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Sez. 5, Sentenza n. 20262 del 14/10/2004 (Rv. 577694 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Costituzione in giudizio del ricorrente - Ricorso notificato per posta - Deposito nella segreteria della commissione tributaria - Termine di trenta giorni, ex art. 22 del D.Lgs. n. 546 del 1992 - "Dies a quo" - Individuazione nella data di spedizione del ricorso e non in quella della sua ricezione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577694-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, il deposito, nella segreteria della commissione tributaria adita, del ricorso notificato per posta deve essere effettuato entro trenta giorni dalla spedizione postale del documento incorporante il ricorso, e non dalla sua ricezione da parte del destinatario, atteso che l'art. 22, comma primo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, prevede modalità di deposito (copia del ricorso e fotocopia della ricevuta di spedizione della raccomandata postale) che presuppongono solo la spedizione del ricorso e non la sua ricezione e sottrae, quindi, il detto adempimento alla regola di cui all'art. 16, comma quinto, secondo periodo, del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992 (il quale dispone che i termini che hanno inizio dalla notificazione "decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto" e che trova applicazione, fra l'altro, nel caso di deposito del ricorso notificato attraverso ufficiale giudiziario).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)