Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato
Testo in vigore al
Art. 72
1. Qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per telegramma, ne' le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.
2. Quando in una offerta all'asta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, e' valida l'indicazione piu' vantaggiosa per l'amministrazione.
Art. 73
1. L'asta, secondo che le circostanze, l'importanza o la qualita' del contratto lo facciano reputare piu' vantaggioso per l'amministrazione, e sia stato disposto dal ministro competente o dall'ufficiale delegato, si tiene in uno dei seguenti modi:
a) col metodo di estinzione di candela vergine;
b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo massimo o minimo prestabilito e indicato in una scheda segreta dell'amministrazione;
c) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta;
d) col mezzo di pubblico banditore, quando trattasi di alienare beni mobili fuori d'uso o derrate, cavalli di riforma, residui di fabbricazioni o di costruzioni o di manufatti negli opifizi dello Stato.
Art. 74
1. Quando l'asta si tiene col metodo dell'estinzione delle candele, se ne devono accendere tre, una dopo l'altra; se la terza si estingue senza che siano fatte offerte, l'incanto e' dichiarato deserto. Se invece nell'ardere di una delle tre candele si sieno avute offerte, si dovra' accendere la quarta e si proseguira' ad accenderne delle altre sino a che si avranno offerte.
2. Quando una delle candele accese dopo le prime tre, come sopra e' prescritto, si estingue ed e' consumata senza che si sia. avuta, alcuna offerta durante tutto il tempo nel quale rimase accesa, e circostanze accidentali non abbiano interrotto il corso dell'asta, ha effetto l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente.
3. Le offerte devono esser fatte nella ragione decimale, da determinarsi nell'avviso d'asta, o da chi vi presiede all'atto dell'apertura, della medesima.
Art. 75
1. Quando l'asta si tiene col metodo delle offerte segrete cui all'art. 73, lettera b), il limite massimo o minimo che deve essere almeno raggiunto per potersi procedere all'aggiudicazione, viene stabilito preventivamente dal ministro o dall'ufficiale da lui delegato, e indicato in una scheda segreta, chiusa con sigillo speciale.
2. In tale scheda l'amministrazione puo' anche prefissare il limite di aumento o di ribasso che le offerte non devono oltrepassare.
3. La scheda viene deposta dall'autorita' che presiede l'asta, alla presenza del pubblico, sul banco degli incanti, all'apertura dell'adunanza e deve restare sigillata sin dopo aperte e lette le offerte dei concorrenti.
4. Le offerte, unitamente con la prova dell'eseguito deposito, possono essere mandate all'ufficio che tiene l'asta, a rischio dei concorrenti, per mezzo della posta o di terze persone, quando cio' non sia inibito dall'amministrazione nell'avviso d'asta: ma tali offerte per essere valide devono pervenire in piego sigillato, non piu' tardi del giorno precedente a quello in cui si tiene l'asta.
5. Per le offerte inviate per posta o a mezzo di terze persone, che, non siano pervenute o siano pervenute in ritardo non sono ammessi reclami.
6. Aperta l'asta, il presidente, dopo deposta la scheda segreta, enumera e depone sul banco senza aprirle, le buste contenenti le offerte gia' pervenute in uno dei modi di cui ai commi precedenti e invita gli istanti a presentare le loro offerte.
7. Le offerte mandate o presentate non possono essere piu' ritirate dopo aperta l'asta, ma lo stesso offerente puo' presentarne altre prima che sia cominciata l'apertura dei pieghi.
8. Ciascun offerente rimette in piego chiuso al presidente la sua offerta, presentando a parte e contemporaneamente la prova dell'eseguito deposito.
9. Il presidente, ricevute tutte le offerte, del che si accerta richiedendone ad alta voce gli astanti, e trascorsa l'ora di cui all'art. 69, apre i pieghi in presenza del pubblico e legge ad alta e intelligibile voce le offerte.
10. Iniziatasi l'apertura dei pieghi non e' ammessa la presentazione di altre offerte.
11. L'Amministrazione ha anche facolta' di prescrivere, con l'avviso d'asta, che le offerte dei concorrenti alla gara, con la prova dell'eseguito deposito, siano inviate esclusivamente per posta in piego sigillato e raccomandato, in modo che pervengano all'Ufficio appaltante non piu' tardi del giorno precedente a quello fissato per l'apertura delle schede e per l'aggiudicazione dell'appalto, oltre il quale termine non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. Debbono in tal caso osservarsi le disposizioni dei precedenti commi e degli altri articoli del presente capo in quanto non incompatibili.
12. Dopo lette tutte le offerte, l'autorita' che presiede l'asta prende cognizione del prezzo stabilito nella scheda segreta e del limite di cui al comma 2° del presente articolo, se tale limite sia stato stabilito, ed eliminate dalla gara le offerte che lo abbiano oltrepassato, aggiudica il contratto al migliore offerente, senza palesare il prezzo stabilito nella scheda.
13. Ove nessuna offerta abbia raggiunto tale prezzo l'asta viene dichiarata deserta, e viene comunicato ai concorrenti il prezzo indicato nella scheda segreta.
Art. 76
1. Quando l'asta si tiene col metodo di cui alla lettera c) dell'articolo' 73, si osservano, quanto al modo di invio o di presentazione delle offerte, le disposizioni del precedente articolo.
2. L'autorita' che presiede l'asta, aperti i pieghi ricevuti o presentati e lette le offerte, aggiudica il contratto a colui che ha presentato l'offerta piu' vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta.
3. Se non sono state presentate offerte, l'asta e' dichiarata deserta.
4. L'amministrazione puo', anche in questa forma di incanto, prefissare il limite di aumento o di ribasso che le offerte non devono oltrepassare. In tal caso il limite suddetto sara' indicato in una scheda segreta sigillata da deporsi ed aprirsi con le modalita' di cui al precedente articolo, e dopo l'apertura saranno eliminate dalla gara le offerte che abbiano oltrepassato il limite segnato nella scheda.
Art. 77
1. Quando nelle aste ad offerte segrete due o piu' concorrenti, presenti all'asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a partiti segreti o ad estinzione di candela vergine, secondo che lo creda piu' opportuno l'ufficiale incaricato. Colui che risulta migliore offerente e' dichiarato aggiudicatario.
2. Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, ovvero nel caso in cui le offerte debbano essere contenute entro il limite di cui al secondo comma dell'art. 75 e all'ultimo comma dell'art. 76, la sorte decide chi debba, essere l'aggiudicatario.
Art. 78
1. Nel caso di provviste di generi speciali per cui sia utile nell'interesse dello Stato non dare pubblicita' ai prezzi d'incanto il ministro puo' disporre che, tenendosi l'asta colle forme indicate all'art. 75 le schede di offerta pervenute sieno aperte, contrassegnate e autenticate dai pubblici ufficiali, preposti all'asta in numero almeno di tre. Essi, previo il giudizio sulla validita' delle offerte, pronunziano, se vi ha luogo, sull'aggiudicazione della provvista al migliore offerente, senza che sia data pubblica lettura delle singole offerte, ne' fatta alcuna comunicazione della scheda ministeriale e del prezzo di aggiudicazione; salvo le altre convenienti cautele che si creda di prescrivere, sentito il consiglio di Stato.
Art. 79
1. Nelle aste a mezzo di pubblico banditore la gara e' a viva voce, e dura fintantoche' il presidente dell'asta non fa dare il segnale di aggiudicazione dal banditore. In questa specie di asta l'aggiudicazione e' definitiva al primo incanto.
Art. 80
1. Nelle aste tenute nei modi indicati agli articoli 75 e 76, l'amministrazione puo' prescrivere in casi speciali che le offerte a schede segrete si ricevano simultaneamente in piu' luoghi da indicarsi negli avvisi d'asta. Nel giorno e nell'ora stabiliti negli avvisi medesimi, le autorita' delegate ricevono le offerte ed aprono i pieghi che le contengono in presenza dei concorrenti, compilandone processo verbale. Indi trasmettono le offerte al funzionario delegato a presiedere agli incanti, il quale, fatto il confronto di ciascuna delle offerte ricevute o pervenutegli col prezzo stabilito nella scheda, o nell'avviso d'asta secondo i casi, aggiudica il contratto al migliore offerente, ovvero dichiara l'incanto di nessun effetto.
In questo secondo caso, il minimo o il massimo scritto nella scheda sara' fatto comunicare ai concorrenti non presenti, per mezzo delle stesse autorita' che ne ricevettero e trasmisero le offerte.
2. I concorrenti possono anche far pervenire le proprie offerte, unitamente alla prova dell'eseguito deposito, all'ufficio appaltante col mezzo della posta ed a loro proprio rischio, giusta quanto e' stabilito nell'articolo 75.
3. Pei casi speciali di appalti di opere o provviste ordinate dall'amministrazione dei lavori pubblici, il cui importare ecceda lire 100,000, s'intendono conservate in vigore le disposizioni del R. decreto 3 maggio 1863, n. 1269, in quanto non siano contrarie alle norme generali del presente regolamento.
Art. 81
1. Gli accorrenti all'asta possono presentarsi muniti di regolare e autentico atto di procura speciale rilasciata da altra persona, sia che tale atto riguardi un solo e determinato appalto, sia che si riferisca a qualunque altro appalto per forniture dello Stato. In questo caso le offerte, la aggiudicazione ed il contratto s'intendono fatti a nome e per conto della persona mandante, rappresentata dal mandatario.
2. La procura in originale o in copia autentica e' unita al verbale d'incanto.
3. I mandati di procura generale non sono validi per l'ammissione alle aste.
4. Possono anche essere fatte offerte per conto di una terza persona con riserva di nominarla, purche' l'offerente stesso abbia i requisiti necessari per essere ammesso agl'incanti, e il deposito a garanzia dell'offerta sia a lui intestato.
5. Ove l'aggiudicazione abbia luogo a chi fece l'offerta per persona da dichiarare, se ne fa speciale menzione nel verbale di incanto, e l'offerente puo' dichiarare la persona all'atto dell'aggiudicazione, ovvero entro il termine di giorni tre a decorrere da quello del deliberamento, e non ostante che l'aggiudicazione resti subordinata all'approvazione superiore per conto dell'amministrazione.
6. Se la persona dichiarata e' presente al momento dell'aggiudicazione, la dichiarazione e' da essa accettata apponendo la sua firma sul verbale d'incanto.
7. Se la persona dichiarata non e' presente, o la dichiarazione per parte dell'offerente non e' fatta al momento del l'aggiudicazione, deve la persona dichiarata presentarsi entro i tre giorni per accettare e firmare la dichiarazione.
8. Non sono valide le dichiarazioni per le persone indicate all'articolo 68 e per quelle che non hanno la capacita' civile di obbligarsi e di fare contratti.
9. Quando l'offerente non faccia, nel termine utile la dichiarazione, o la persona dichiarata non accetti, o non abbia i requisiti voluti per concorrere all'asta, l'offerente e' considerato per gli effetti legali come vero ed unico aggiudicatario.
Art. 82
1. Terminata l'asta, si stende un processo verbale in cui si descrivono le operazioni fatte e vi si uniscono le offerte ricevute.
Lo sottoscrivono l'autorita' che presiedette all'asta, l'aggiudicatario se presente, due testimoni, l'ufficiale pubblico che l'autentica, e nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 98 anche l'impiegato del ministero delle finanze che vi intervenne.
2. Si uniscono pure al processo verbale un esemplare dell'avviso d'asta ed i giornali in cui fu inserito.
3. A tergo dell'avviso d'asta il funzionario che ha autenticato il verbale appone una dichiarazione indicante i luoghi nei quali l'avviso fu pubblicato, desumendolo dai certificati pervenuti a norma dell'articolo 66.
4. Nel caso di offerte a schede segrete ricevute simultaneamente in piu' luoghi, se non sia presente l'aggiudicatario, si trasmette il processo verbale di aggiudicazione all'autorita' che ricevette e trasmise l'offerta, per far notificare al domicilio eletto dall'aggiudicatario il fatto dell'avvenuta aggiudicazione.
5. Nelle aste tenute nelle forme di cui agli articoli 75 e 76 il deliberatario, se presente, sottoscrive il verbale di aggiudicazione, ed in sua assenza glie ne viene fatta notificazione come sopra e' detto.
Art. 83
1. I depositi da farsi dai concorrenti alle aste sono, di regola, ricevuti dalle tesorerie del Regno debitamente autorizzate ed indicate nell'avviso d'asta. Possono pure in casi speciali essere ricevuti da chi presiede all'asta.
2. Chiusi gli incanti, siffatti depositi vengono restituiti a tutti gli altri concorrenti, ritenendosi solamente quelli fatti dagli aggiudicatari per essere passati alla Cassa dei depositi e prestiti.
3. Per i contratti d'una durata non maggiore di tre mesi i depositi possono rimanere nella tesoreria ove furono effettuati, a titolo di deposito provvisorio infruttifero, sino alla completa esecuzione del contratto. Se i depositi fossero eseguiti presso l'ufficio appaltante, questo deve versarli nella piu' prossima tesoreria all'effetto medesimo.
4. Per i depositi relativi ad aste per conto dell'amministrazione demaniale, sono osservate le speciali disposizioni in vigore.
Art. 84
1. Quando l'amministrazione, a norma del n. 9 dell'art. 65, abbia dichiarato che l'aggiudicazione e' soggetta ad offerte di aumento o di ribasso, negli stessi luoghi dove furono pubblicati gli avvisi d'asta e negli stessi giornali o bollettini dove furono inseriti, si deve pubblicare nel piu' breve tempo possibile, con apposito avviso, la seguita aggiudicazione, ed indicare il giorno e l'ora precisa in cui scade il periodo di tempo (fatali), entro il quale si puo' migliorare il prezzo di aggiudicazione, e gli uffici ai quali dev'essere presentata l'offerta.
2. Passato tale periodo non puo' essere accettata verun'altra offerta.
3. Il periodo di tempo utile per migliorare il prezzo dell'aggiudicazione e' di almeno giorni dieci dall'ultima pubblicazione e s'intende scaduto all'ora stabilita.
4. L'autorita' competente per l'approvazione del contratto puo' ridurre questo termine fino a cinque giorni con decreto motivato da unirsi a quello di approvazione del contratto.
5. L'offerta di aumento o di ribasso non puo' mai essere inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione e dev'essere presentata in piego chiuso o aperto, accompagnata dai documenti e dalla prova dell'eseguito deposito prescritto nell'avviso d'asta.
6. L'ufficio deve spedire all'offerente una dichiarazione indicante il giorno e l'ora in cui venne presentata l'offerta e trasmettere le offerte ricevute, insieme ai documenti, a chi presiede l'asta.
Art. 85
1. Presentandosi in tempo utile un'offerta ammissibile, si pubblica, secondo le norme indicate negli articoli precedenti e dopo scaduti i fatali, altro avviso d'asta, e si procede al nuovo incanto sul prezzo dell'ottenuta migliore offerta, col metodo dell'estinzione delle candele o per offerte segrete, come verra' determinato e pubblicato nell'avviso.
2. Quando il prezzo piu' favorevole risulti da due o piu' offerte uguali, quella valida agli effetti della nuova asta e' designata mediante sorteggio, salvo che fra dette offerte vi sia quella dell'aggiudicatario provvisorio alla quale viene data la preferenza.
Art. 86
1. Alla nuova asta sono applicabili le discipline stabilite negli articoli precedenti, eccetto quanto riguarda la scheda segreta. Il deliberamento e' definitivo ed ha luogo quand'anche siavi un solo offerente.
Art. 87
1. Nel caso in cui al nuovo incanto nessuno si presenti a fare un'ulteriore offerta di aumento o di ribasso, l'aggiudicazione rimane definitiva a favore di colui sull'offerta del quale fu riaperto l'incanto.
Art. 88
1. Avvenuta la definitiva aggiudicazione, si procede nel piu' breve termine alla stipulazione del contratto, tranne i casi in cui il verbale di aggiudicazione tenga luogo di contratto.
Sezione II. Procedimento per le licitazioni, per l'appalto-concorso e per le trattative private.
Art. 89
1. Si procede alla licitazione privata:
a) invitando per mezzo di avvisi particolari persone o ditte ritenute idonee per l'oggetto della licitazione, a comparire in luogo, giorno ed ora determinata, per presentare le loro offerte;
b) mediante l'invio, alle persone che si presumono idonee per l'oggetto della licitazione, di uno schema di atto in cui sia descritto l'oggetto dell'appalto e le condizioni generali e speciali, con invito di restituirlo munito della propria firma e colla offerta del prezzo pel quale sarebbero disposte ad eseguire l'appalto o con l'indicazione del miglioramento sul prezzo base, se questo sia stato stabilito dall'amministrazione.
2. Nel primo caso gli invitati presentano le loro offerte a voce se la licitazione dev'essere verbale, o per iscritto se ad offerte segrete.
3. Se altrimenti non sia stato indicato negli avvisi, l'autorita' delegata, dopo invitati ancora i concorrenti a fare una nuova offerta a miglioramento di quella piu' vantaggiosa presentata, aggiudica l'impresa, seduta stante, al migliore offerente.
4. Nel secondo caso, l'autorita' che deve aggiudicare l'appalto, in un giorno ed ora da indicarsi alle persone state invitate a concorrere, procede in pubblica seduta all'apertura delle obbligazioni ricevute, e delibera la provvista od il lavoro al miglior offerente, stendendo verbale di deliberamento dal quale risultino le ditte invitate a concorrere, le offerte ricevute e l'esito della licitazione.
5. Tale verbale deve essere corredato anche di copia delle obbligazioni ricevute dalle ditte concorrenti e non rimaste deliberatarie.
6. Sono applicabili alle licitazioni private le norme sancite dagli articoli 67, 68, 69, 72, 75, 76, 77 e 83.
7. Se la licitazione privata e' fatta col metodo delle offerte segrete di cui all'articolo 73, lettera b), cio' deve essere dichiarato nell'invito.
8. Sono ammesse le offerte per procura, ma non quelle per persona da nominare.
Art. 90
1. Nel caso di cui al n. 6 dell'art. 38 del presente regolamento sono invitati alla licitazione coloro i quali, dopo avvisi pubblicati due volte nella Gazzetta Ufficiale del Regno, abbiano provato di avere i requisiti necessari per l'adempimento delle condizioni previste nel citato n. 6.
Art. 91
1. Quando si procede con la forma dell'appalto-concorso le persone o ditte invitate dall'amministrazione ai sensi dell'art. 4 della legge, presentano il progetto di lavori o delle forniture coi prezzi relativi, nei termini, modi e forme che sono stabiliti nell'invito.
2. L'amministrazione procede insindacabilmente alla scelta del progetto che ritiene preferibile, sentito, ove lo creda necessario, il parere di una Commissione all'uopo nominata, e stipula poi il contratto con l'offerente prescelto.
Art. 92
1. La trattativa privata ha luogo quando, dopo aver interpellato, se cio' sia ritenuto conveniente, piu' persone o ditte, si tratta con una di esse.