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Sez. 5, Sentenza n. 8091 del 22/05/2003 (Rv. 563437 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA | Società in accomandita semplice - Fallimento del socio accomandante - Conseguenze - Esclusione di diritto dalla società ex art. 2288 cod. civ., in tema di società semplice - Applicazione - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563437-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA

In tema di IRPEF e con riguardo ai redditi prodotti in forma associata, il fallimento (conseguente ad un'attività esercitata in proprio dal medesimo) del socio accomandante di una società in accomandita semplice produce l'effetto dell'esclusione di diritto del socio stesso dalla società, con conseguente venir meno dell'imputazione automatica del reddito sociale ex art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (applicabile "ratione temporis", ora art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Tale conclusione deriva dalla mancanza, per le società in accomandita semplice, di una norma specifica di deroga alla disciplina dettata dall'art. 2288 cod. civ. - il quale prevede il prodursi di detto effetto per i soci, dichiarati falliti, delle società semplici ed è applicabile alle società in accomandita semplice in base ai richiami contenuti negli artt. 2293 e 2315 dello stesso codice -, dalla assimilazione dello "status" di socio accomandante a quello di socio di società semplice, dall'applicabilità al socio di società in accomandita semplice dell'istituto della esclusione di cui all'art. 2287 cod. civ., nonché, infine, dalla "equiparazione" delle società di persone effettuata, ai fini fiscali, dalla suddetta normativa in tema di redditi prodotti in forma associata.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2288, Cod. Civ. art. 2293, Cod. Civ. art. 2315

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)