Sez. 3 - , Sentenza n. 28665 del 30/11/2017 (Rv. 646652 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO | Allegazione di circostanze di luogo e di tempo - Riproduzione fotografica delle sole circostanze di luogo - Prova precostituita delle circostanze allegate - Limiti - Onere di disconoscimento della conformità - Esclusione.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO
La riproduzione fotografica è idonea ad assumere valore probatorio solo quando risulti conforme al fatto allegato, sicchè, laddove l’allegazione attenga a circostanze sia di luogo che di tempo (nella specie, concernenti la presenza di una buca sul manto stradale alla data di un sinistro), dalla riproduzione deve emergere anche il dato temporale, in mancanza del quale non sorge, a carico della controparte, alcun onere di disconoscimento, ai sensi dell’art. 2712 c.c., della conformità della riproduzione fotografica al fatto rappresentato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2712
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)