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Sez. 2, Sentenza n. 4283 del 14/12/1974 (Rv. 372957 - 01)

DIRITTI REALI - ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - FASE SOMMARIA - COMPETENZA DEL PRETORE - CONCLUSIONE CON ORDINANZA - FASE SUCCESSIVA DI PRIMO - COMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA DEL TRIBUNALE - IMPUGNAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE IN GRADO DI APPELLO DELLA PREDETTA ORDINANZA DEL PRETORE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372957-01

DIRITTI REALI - ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - FASE SOMMARIA - COMPETENZA DEL PRETORE - CONCLUSIONE CON ORDINANZA - FASE SUCCESSIVA DI PRIMO - COMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA DEL TRIBUNALE - IMPUGNAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE IN GRADO DI APPELLO DELLA PREDETTA ORDINANZA DEL PRETORE - INAMMISSIBILITA.*

La legge 22 luglio 1966, n 607, prevede, per l'affrancazione delle enfiteusi, un procedimento sommario, rimesso alla Competenza del pretore e destinato a concludersi soltanto con ordinanza, essendo rinviata ogni decisione definitiva all'ulteriore fase di giudizio da svolgersi in primo grado, dinanzi alla Sezione specializzata agraria del tribunale. Pertanto, una volta disposta, mediante ordinanza, l'affrancazione dell'enfiteusi, la parte non puo adire il tribunale quale giudice di appello neanche nelle ipotesi in cui il pretore abbia emanato, nel corso dell'anzidetto procedimento, una sentenza non definitiva per decidere una questione di legittimazione, ovvero si controverta sulla natura rustica o urbana dell'enfiteusi. Infatti, la sentenza emessa dal pretore al di la dei poteri conferitigli dalla legge speciale deve essere qualificata come una semplice ordinanza soggetta, come tale, al controllo della Sezione specializzata ed, inoltre, spetta unicamente a quest'ultimo organo di accertare, quale giudice della propria Competenza, se si tratti di enfiteusi rustica, ovvero di enfiteusi urbana non soggetta alla legge speciale. Ne consegue che l'appello deve essere dichiarato inammissibile, non potendo essere qualificato ex officio iudicis come un semplice atto di riassunzione e trasmesso come tale, in via di Competenza interna, alla Sezione specializzata agraria.*

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 607 art. 2 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)