Sez. 5 - , Sentenza n. 24582 del 10/08/2022 (Rv. 665793 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI
PAGAMENTO - NOTIFICA Riscossione nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato - Tempestiva notifica della cartella di pagamento a uno dei predetti soggetti - Decadenza ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Esclusione.
177201 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA' TRIBUTARIA In genere.
In tema di riscossione coattiva, qualora si proceda nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, la tempestiva notificazione della cartella di pagamento a uno dei predetti destinatari impedisce che si produca la decadenza prevista dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)