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Sez. 5 - , Ordinanza n. 28595 del 29/11/2017 (Rv. 646516 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | - Impugnazione della cartella esattoriale fondata ex art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992 - Sospensione del giudizio in attesa di definizione del procedimento riguardante la sentenza in base alla quale risulta emessa la cartella - Possibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646516-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento emessa ex art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, non può essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa che si concluda il procedimento riguardante l'impugnazione della sentenza in base alla quale è stata emessa la cartella, non sussistendo alcun rapporto di pregiudizialità atteso che la pretesa erariale azionata con la cartella è fondata su una sentenza e, quindi, su un titolo diverso rispetto all'avviso di accertamento la cui legittimità è ancora "sub judice", poichè, altrimenti, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza in questione sarebbe surrettiziamente surrogata con la sospensione del giudizio di impugnazione della cartella di pagamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)