Sez. 4, Sentenza n. 2006 del 13/08/1996 Cc. (dep. 02/09/1996) Rv. 206121 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - condizioni di applicabilità - gravi indizi di colpevolezza | Giudizio sulla possibile commissione del fatto basato secondo il criterio probabilistico dell'"id quod plerunque accidit" - Legittimità - Esposizione in motivazione dei criteri di giudizio adottati e della massima di esperienza utilizzata - Obbligo - Fondamento del sillogismo non su una massima di esperienza, ma su una congettura - Esclusione - Fattispecie in tema di corruzione: deduzione della probabile responsabilità dalla plausibile destinazione a fini corruttivi dalla consegna di denaro "sine titulo" ad una persona ritenuta un intermediario.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - condizioni di applicabilità - gravi indizi di colpevolezza
In tema di misure cautelari, i gravi indizi di colpevolezza che giustificano l'emissione della misura possono essere legittimamente tratti da un giudizio ragionevolmente probabilistico che tenga conto delle massime di esperienza, cioè della verifica empirica della probabile sussistenza di una situazione di fatto basata sull'"id quod plerunque accidit", ma non è consentito equiparare la massima di esperienza ad una congettura, facendo discendere una conseguenza univoca da una premessa ipotetica attraverso un procedimento sillogistico in cui rimane incerto il primo termine del sillogismo.(Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale della libertà che aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il reato di corruzione sul presupposto dell'asserito esborso di somme di denaro per fini corruttivi dedotto dalla accertata percezione "sine titulo" di ingenti somme di denaro da parte di soggetto che plausibilmente avrebbe potuto operare da intermediario senza che fosse accertata la sicura partecipazione di un pubblico ufficiale nel fatto di corruzione, indipendentemente dalla sua identità fisica, né l'atto illecitamente retribuito).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Cod. Pen. art. 319 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)