Sez. 1, Sentenza n. 2919 del 22/12/1984 Cc. (dep. 20/03/1985) Rv. 168360 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - DI CATTURA O ARRESTO DISPOSTO IN LUOGO DELLA CUSTODIA IN CARCERE - SCELTA DA PARTE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - CRITERIO GENERALE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - DI CATTURA O ARRESTO DISPOSTO IN LUOGO DELLA CUSTODIA IN CARCERE - SCELTA DA PARTE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - CRITERIO GENERALE.*
In conseguenza del movimento di revisione normativa, iniziato con la legge n. 532 del 1982 e più accuratamente disciplinato con la legge n. 398 del 1984, il principio informatore in tema di provvedimenti restrittivi della libertà personale, è quello secondo il quale l'autorità giudiziaria procedente, valutate effettivamente le esigenze del caso concreto, deve adottare la misura più adeguata rispetto alla entità delle esigenze di cautela processuale e di tutela della collettività e, comunque, di minor sacrificio per il bene della libertà personale dell'imputato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 253 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254 ter, Legge 18/07/1984 num. 398 art. 13, Legge 18/07/1984 num. 398 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)