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Sez. 2, Sentenza n. 505 del 21/02/1972 (Rv. 356488 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - POTERI DELLA CASSAZIONE - DECISIONE SULLA COMPETENZA CON RIFERIMENTO AD UN TITOLO DIVERSO DA QUELLO PROPOSTO IN SEDE DI MERITO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356488-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - POTERI DELLA CASSAZIONE - DECISIONE SULLA COMPETENZA CON RIFERIMENTO AD UN TITOLO DIVERSO DA QUELLO PROPOSTO IN SEDE DI MERITO - AMMISSIBILITA.*

In Sede di regolamento di Competenza la Corte di Cassazione esercita il proprio Sindacato con piena autonomia di giudizio rispetto alla pronuncia impugnata, alla stregua di tutti gli elementi di fatto gia acquisiti e puo, quindi, rilevare d'ufficio, qualora ne sussistano i presupposti, le ragioni che determinano la Competenza o l'incompetenza del giudice adito anche con riferimento ad un titolo che, ritualmente proposto, non sia stato esaminato nella sentenza denunciata, ne abbia formato oggetto di impugnazione. (Conf 2551'69, mass n 342135).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)