Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (Quinta Sezione) del 15 settembre 1994, causa C-293/93
Epigrafe
Sentenza della Corte (Quinta Sezione)
15 settembre 1994
Nel procedimento C-293/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dall'Arrondissementsrechtbank di Zutphen (Paesi Bassi) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro
Ludomira Neeltje Barbara Houtwipper,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori J. C. Moitinho de Almeida (relatore), presidente di sezione, R. Joliet, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
per la signora Houtwipper, dalla medesima;
per il governo olandese, dal signor J. G. Lammers, consigliere giuridico, in qualità di agente;
per il governo tedesco, dal signor Ernst Roder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, in qualità di agente;
per il governo ellenico, dal signor Dimitrios Raptis, consigliere giuridico dello Stato, e dalla signora Fotini Dedoussi, procuratore dell'Avvocatura dello Stato, in qualità di agenti;
per il governo francese, dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore della direzione degli Affari giuridici presso il ministero degli Affari esteri e dal signor Claude Chavance, segretario agli Affari esteri, in qualità di agenti;
per il governo portoghese, dal signor Luis Fernandes, direttore presso il servizio giuridico del ministero degli Affari esteri, e dalla signora Margarida Afonso, giurista presso la direzione generale delle Comunità europee del medesimo ministero, in qualità di agenti;
per il governo del Regno Unito, dal signor J. D. Colahan, del Treasury Solicitor's Departement, in qualità di agente;
per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Hendrik van Lier, consigliere giuridico, e dalla signora Virginia Melgar, funzionario nazionale messo a disposizione del servizio giuridico, in qualità di agenti;
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della signora Houtwipper, del governo dei Paesi Bassi, rappresentato dal signor J. S. van den Oosterkamp, consigliere giuridico aggiunto, in qualità di agente, del governo ellenico, rappresentato dal signor V. Kontolairaos, consigliere giuridico aggiunto presso l'Avvocatura dello Stato, e dalla signora Fotini Dedoussi, in qualità di agenti, del governo francese, rappresentato dal signor Claude Chavance, in qualità di agente, del governo portoghese, rappresentato dal signor Luis Fernandes, in qualità di agente, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor J. D. Colahan, in qualità di agente, assistito dal signor N. Green, barrister, e della Commissione, rappresentata dal signor P. van Nuffel, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, all'udienza del 14 aprile 1994,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 9 giugno 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
Con ordinanza 17 maggio 1993, pervenuta in cancelleria il 24 maggio 1993, l'Ar-rondissementsrechtbank di Zutphen (Paesi Bassi) ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE, onde valutare la compatibilità con il diritto comunitario della Waarborgwet 1986 (legge olandese sulle norme di garanzia dei metalli preziosi; in prosieguo: la «Waarborgwet»).
punto 2
Detta questione è stata sollevata nel contesto di un'azione penale intentata dinanzi all'Arrondissementsrechtbank di Zutphen nei confronti della signora Houtwipper, perseguita per aver detenuto o posto in commercio anelli d'oro e d'argento privi del marchio di controllo legale richiesto dalla Waarborgwet.
punto 3
L'art. 1 della Waarborgwet dispone che i lavori in metalli preziosi debbono avere i seguenti «titoli» (quantità di metallo prezioso puro utilizzato):
platino: 950 millesimi;
oro: 916, 833, 750 e 585 millesimi;
argento: 925, 835 e 800 millesimi.
punto 4
Secondo il medesimo articolo, detti «titoli» sono garantiti da punzoni apposti in conformità a detta legge.
punto 5
L'art. 7 prevede la designazione di un ente avente il compito di controllare i «titoli» menzionati, di imprimere i punzoni e di verificare la conformità alle leggi in vigore. Detto compito deve essere assolto in assoluta indipendenza.
punto 6
Gli artt. 9 e 10 prevedono che i lavori in metallo prezioso debbono recare: i) il punzone del titolo; ii) il punzone dell'ente che ha proceduto alla punzonatura; iii) una lettera che indica la data; iv) per i lavori costituiti da più pezzi che non possono essere punzonati separatamente, un marchio indicante il peso rispettivo degli elementi.
punto 7
L'art. 30, n. 1, dispone:
«Nessun commerciante può detenere o porre in commercio lavori in platino, oro o argento che debbono essere punzonati a norma di legge, se non recano il marchio obbligatorio (...)».
punto 8
L'art. 48 consente un'eccezione all'obbligo della punzonatura per i lavori in metalli preziosi importati dal Belgio o dal Lussemburgo che sono stati ufficialmente punzonati in tali paesi.
punto 9
Ritenendo che la Waarborgwet produca l'effetto di vietare la messa in commercio di oggetti d'oro e d'argento importati nei Paesi Bassi e privi del marchio di un punzone di garanzia olandese, belga o lussemburghese, anche se detti oggetti recano il marchio di controllo di un altro Stato membro, il Tribunale nazionale ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Se una disciplina quale quella contenuta nell'art. 30 della Waarborgwet (legge sulle norme di garanzia) 1986 (Stb. 38/1987) sia valida in relazione agli artt. 30 e 36 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea (Trattato 25 marzo 1957, Trb. 1957, 74 e 91)».
punto 10
Tale questione può essere risolta solo in base all'art. 30 del Trattato, escludendo l'art. 36, dato che provvedimenti del genere di quelli contemplati dalla normativa di cui trattasi non rientrano nel campo di applicazione delle eccezioni tassativamente enumerate dall'art. 36 (v. sentenza 22 giugno 1982, causa 220/81, Robertson, Racc, pag. 2349, punto 8).
punto 11
Conformemente alla giurisprudenza «Cassis de Dijon» (sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, Racc. pag. 649), costituiscono misure di effetto equivalente, vietate dall'art. 30, gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti, in mancanza di armonizzazione delle legislazioni, dall'applicazione a merci provenienti da altri Stati membri, ove sono legalmente prodotte e messe in commercio, di norme relative ai requisiti che dette merci debbono soddisfare (come quelli riguardanti denominazione, forma, dimensioni, peso, composizione, presentazione, etichettatura e condizionamento delle merci stesse), anche se tali norme sono indistintamente applicabili a tutti i prodotti, qualora detta applicazione non possa essere giustificata da un obiettivo di interesse generale, di natura tale da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci.
punto 12
Il mercato dei lavori in metalli preziosi costituisce materia di normative nazionali divergenti, specie per quanto riguarda i titoli consentiti, il tipo e il numero dei punzoni, il limite massimo di tolleranza circa il titolo dei metalli preziosi che compongono le leghe e i sistemi di controllo dei punzoni.
punto 13
Siffatte normative, qualora prescrivano, come la Waarborgwet, che i lavori in metallo prezioso importati da altri Stati membri, dove sono legalmente messi in vendita e punzonati conformemente alla normativa di detti Stati, siano assoggettati a una nuova punzonatura nello Stato membro di importazione, rendono le importazioni più difficili e costose. Infatti, come osservato dal governo tedesco, esse implicano l'intervento di un importatore, il pagamento di un corrispettivo all'organo di controllo e comportano ritardi nella messa in vendita dei prodotti, che si ripercuotono nei loro rispettivi costi.
punto 14
Tuttavia l'obbligo dell'importatore di fare apporre sui lavori in metallo prezioso un punzone indicante il titolo, cioè la quantità di metallo prezioso puro utilizzato, è in linea di principio tale da assicurare una tutela efficace dei consumatori e da promuovere la lealtà delle transazioni commerciali. Infatti, essendo incapace di stabilire al tatto o a occhio il grado esatto di purezza di un oggetto di metallo prezioso, il consumatore, in assenza del marchio, potrebbe essere indotto facilmente in errore al momento dell'acquisto di un siffatto oggetto.
punto 15
Per questo motivo, la Corte, nella citata sentenza Robertson, ha rilevato che uno Stato non può imporre una nuova punzonatura a prodotti importati da un altro Stato membro, dove sono stati legalmente messi in commercio e punzonati conformemente alla normativa di tale Stato, qualora le indicazioni fornite da detto punzone, quale che ne sia la forma, siano equivalenti a quelle prescritte dallo Stato membro di importazione e comprensibili per i consumatori di tale Stato.
punto 16
Spetta al giudice nazionale effettuare le valutazioni di merito necessarie al fine di accertare l'esistenza o no di una siffatta equivalenza.
punto 17
La normativa considerata prescrive ancora che il punzone sia apposto da un ente che risponda a determinati requisiti di competenza e di indipendenza.
punto 18
A questo proposito, uno Stato membro, sostenendo che la funzione di garanzia del punzone può essere assicurata solo mediante l'intervento dell'ente competente dello Stato di importazione, non può opporsi a che siano messi in commercio sul suo territorio lavori in metallo prezioso punzonati nello Stato membro di esportazione da un organo indipendente.
punto 19
Su questo punto, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'esistenza di doppi controlli, nel paese esportatore e nel paese importatore, non può essere giustificata qualora i risultati del controllo effettuato nello Stato membro d'origine soddisfino le esigenze dello Stato membro importatore (v., in particolare, sentenza 17 dicembre 1981, causa 272/80, Frans-Nederlandse Maatschappij voor Biologische Producten, Race. pag. 3277, punto 15). Orbene, la funzione di garanzia del punzone è soddisfatta qualora esso sia apposto da un organo indipendente nello Stato membro esportatore.
punto 20
A questo proposito, va disattesa la tesi del governo tedesco, secondo la quale uno Stato membro non può vietare che sul proprio territorio siano messi in vendita lavori in metallo prezioso, punzonati dai produttori stessi nello Stato membro di esportazione, qualora il rispetto delle disposizioni di legge e, di conseguenza, la tutela dei consumatori e la salvaguardia della lealtà delle transazioni commerciali siano assicurati da un insieme di misure idonee a soddisfare la funzione di garanzia del punzone. Ciò avverrebbe nel caso della normativa tedesca, la quale prevede norme di qualità proprie del produttore, l'applicazione di sanzioni di diritto pubblico in caso di infrazione, l'intervento, nel contesto della legge sulla concorrenza sleale, di talune associazioni aventi un potere disciplinare, la garanzia del produttore e, infine, una formazione qualificata dei gioiellieri e degli orefici.
punto 21
Come osservato dal governo del Regno Unito, in particolare nel mercato dei lavori in metallo prezioso vanno temute frodi. Piccole modifiche nel tenore del metallo prezioso possono infatti avere enorme importanza sul margine di profitto del produttore. Così, secondo il medesimo governo, una riduzione di 1/1000 di detto tenore, può aumentare il margine di utile fino al 10%.
punto 22
In assenza di una normativa comunitaria, la scelta delle misure adeguate per fronteggiare detto rischio spetta agli Stati membri, i quali dispongono di un ampio margine discrezionale. La scelta tra il controllo a priori da parte di un organo indipendente e un regime come quello esistente nella Repubblica federale di Germania rientra nella politica legislativa degli Stati membri, mentre la Corte, esercita il suo controllo solo nel caso di errore manifesto di valutazione. Orbene, questo non avviene nel caso di specie, come dimostrato dall'avvocato generale nei paragrafi 27 e 28 delle sue conclusioni.
punto 23
Spetta al giudice nazionale verificare che la punzonatura dei lavori in metallo prezioso importati da altri Stati membri sia stata effettuata da un organo che offra garanzie di indipendenza, garanzie che non debbono necessariamente coincidere con quelle previste dalla normativa nazionale.
punto 24
La normativa olandese di cui trattasi esige altresì che i lavori in metallo prezioso siano marchiati con una lettera che indica la data. Si deve allora verificare se un divieto di mettere in vendita lavori in metallo prezioso che non rechino una siffatta menzione sia giustificato come misura di tutela dei consumatori e della lealtà delle transazioni commerciali.
punto 25
A questo proposito, anche supponendo che i consumatori o taluni di essi desiderino conoscere l'anno di produzione dei lavori in metallo prezioso, un siffatto interesse non può giustificare un ostacolo tanto rilevante alla libera circolazione delle merci.
punto 26
Come giustamente rilevato dal governo tedesco, un siffatto interesse può riguardare solo determinati articoli, per i quali è possibile affidare al produttore il compito di soddisfarlo. I consumatori, per contro, non hanno, in linea di principio, alcun interesse a conoscere la data di produzione dei gioielli venduti sul mercato a prezzi bassi o medi, e che corrispondono ad articoli di moda. Qualora infine la punzonatura sia effettuata da un organo terzo, è possibile che la menzione dell'anno della punzonatura non dia sempre un'informazione attendibile circa l'anno di produzione, dato che quest'ultimo può differire dall'anno della punzonatura, soprattutto quando si tratta di oggetti importati.
punto 27
La questione sollevata dall'Arrondissementsrechtbank di Zutphen va pertanto risolta dichiarando che:
«1) L'art. 30 del Trattato deve essere interpretato nel senso che non osta all'applicazione di una normativa nazionale che vieta la messa in vendita di lavori in metallo prezioso privi di punzone indicante il titolo, rispondente ai requisiti di detta normativa, purché detti lavori non siano stati sottoposti, in conformità alla normativa dello Stato membro di esportazione, ad una punzonatura avente un contenuto informativo equivalente a quello dei punzoni prescritti dalla normativa dello Stato membro di importazione e comprensibili per il consumatore di detto Stato.
2) Qualora una normativa nazionale prescriva che il punzone sia apposto da un organo indipendente, la messa in commercio di lavori in metallo prezioso importati da altri Stati membri non può essere vietata nel caso in cui detti lavori siano stati effettivamente punzonati da un organo indipendente nello Stato membro esportatore.
3) Le valutazioni di fatto necessarie al fine di accertare l'equivalenza delle indicazioni fornite dal punzone debbono essere effettuate dal giudice nazionale al quale spetta anche verificare se i lavori in metallo prezioso siano stati punzonati da un organo indipendente nello Stato membro esportatore.
4) L'art. 30 del Trattato osta all'applicazione di una normativa nazionale che vieta la messa in commercio di lavori in metallo prezioso sprovvisti dell'indicazione della data di produzione, ma che, importati da altri Stati membri, siano ivi legittimamente posti in vendita senza detta indicazione».
Sentenza › Sulle spese
punto 28
Le spese sostenute dal governo del Regno dei Paesi Bassi, dal governo della Repubblica federale di Germania, dal governo della Repubblica ellenica, dal governo della Repubblica portoghese, dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dall'Arrondissementsrechtbank di Zutphen con ordinanza 17 maggio 1993, dichiara:
1) L'art. 30 del Trattato CEE deve essere interpretato nel senso che non osta all'applicazione di una normativa nazionale che vieta la messa in vendita di lavori in metallo prezioso privi di punzone indicante il titolo, rispondente ai requisiti di detta normativa, purché detti lavori non siano stati sottoposti, in conformità alla normativa dello Stato membro di esportazione, ad una punzonatura avente un contenuto informativo equivalente a quello dei punzoni prescritti dalla normativa dello Stato membro di importazione e comprensibili per il consumatore di detto Stato.
2) Qualora una normativa nazionale prescriva che il punzone sia apposto da un organo indipendente, la messa in commercio di lavori in metallo prezioso importati da altri Stati membri non può essere vietata nel caso in cui detti lavori siano stati effettivamente punzonati da un organo indipendente nello Stato membro esportatore.
3) Le valutazioni di fatto necessarie al fine di accertare l'equivalenza delle indicazioni fornite dal punzone debbono essere effettuate dal giudice nazionale al quale spetta anche verificare se i lavori in metallo prezioso siano stati punzonati da un organo indipendente nello Stato membro esportatore.
4) L'art. 30 del Trattato osta all'applicazione di una normativa nazionale che vieta la messa in commercio di lavori in metallo prezioso sprovvisti dell'indicazione della data di produzione, ma che, importati da altri Stati membri, siano ivi legittimamente posti in vendita senza detta indicazione.
Firme
Moitinho de Almeida
Joliét
Rodríguez Iglesias
Grévisse
Zuleeg
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 settembre 1994.
Il cancelliere
R. Grass
Il presidente della Quinta Sezione
J. C. Moitinho de Almeida