Sez. 1, Ordinanza n. 27435 del 23/10/2024 (Rv. 672780-01)
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE | Abuso di dipendenza economica - Divieto ex art. 9 della l. n. 192 del 1998 - Funzione - Presupposti.
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE
Il divieto di abuso di dipendenza economica, previsto dall'art. 9 della l. n. 192 del 1998, avendo il duplice scopo di riequilibrare la posizione di forza nel singolo contratto e di tutelare i meccanismi concorrenziali del mercato, presuppone la sussistenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un eccessivo squilibrio nelle rispettive prestazioni, di cui costituisce elemento sintomatico la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti, nonché l'abuso di tale situazione, che ricorre allorché la condotta arbitraria sia contraria a buona fede, ovvero sia volta, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante, ad appropriarsi del margine di profitto altrui.
Legge 18/06/1998 num. 192 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)