Sez. L, Sentenza n. 6672 del 03/05/2012 (Rv. 622146 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Cartella esattoriale - Contenuto minimo - Elementi di iscrizione a ruolo - Indicazione "sintetica" - Sufficienza - Indicazione "analitica" - Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa a cartella di recupero di sgravi contributivi.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
Ai fini del contenuto minimo della cartella di pagamento, gli artt. 1 e 6 del d.m. n. 321 del 1999 richiedono l'indicazione "sintetica" degli elementi di iscrizione a ruolo, non occorrendo quindi, per la regolarità del documento esattoriale, una indicazione "analitica" di quegli elementi. (Nella specie, il giudice di merito aveva annullato la cartella di recupero di sgravi contributivi per contratti di formazione e lavoro, ritenuti dalla Commissione europea, con decisione dell'11 maggio 1999, aiuti di Stato incompatibili col mercato comune; in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza, impugnata dall'INPS, considerando sufficienti le enunciazioni "recupero sgravi C.F.L." e "U.E. 11/5/1999", cui la cartella esattoriale accompagnava l'indicazione degli anni di riferimento).
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Finanze 03/09/1999 num. 321 art. 1, Decr. Minist. Finanze 03/09/1999 num. 321 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)