Sez. 1, Ordinanza n. 1644 del 28/06/1978 Cc. (dep. 11/08/1978) Rv. 139907 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE - MOTIVAZIONE - ESTREMI - FATTISPECIE.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE - MOTIVAZIONE - ESTREMI - FATTISPECIE.*
Difetta di motivazione l'ordinanza di concessione della riduzione di pena fondata su un generico richiamo ai testi normativi disciplinanti la materia ed alle informazioni del direttore dell'istituto penitenziario sulla "regolare condotta" del condannato, senza il benche minimo riferimento a fatti concreti e specifici. (nella specie la Cassazione ha osservato che l'Obbligo della motivazione avrebbe dovuto essere adempiuto in modo particolarmente rigoroso atteso il rigetto di una precedente analoga istanza e data la brevita del periodo di detenzione considerato e la non prossimita della scadenza della pena).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)