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Sez. 1, Sentenza n. 28620 del 29/10/2025 (Rv. 676378-01)

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - IN GENERE | Privilegio ex art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015, conv. dalla l. n. 33 del 2015 - Gestore del Fondo di garanzia - Esclusiva spettanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676378-01

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - IN GENERE

Il privilegio di cui all'art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015, convertito con l. n. 33 del 2015, spetta, in ragione del tenore letterale della norma, soltanto al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, trovando detta scelta giustificazione nel fatto che la prelazione non rinviene la propria causa nel recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento o dall'escussione della garanzia concessa, bensì nell'intento di tutelare un diritto restitutorio di natura pubblicistica che mira a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo stesso.

Decreto Legge 24/01/2015 num. 3 art. 8 bis, Legge 24/03/2015 num. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)