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Sez. 1, Sentenza n. 7204 del 03/03/1986 Ud. (dep. 07/07/1986) Rv. 173359 - 01

ARMI - IN GENERE - COLLEZIONE DI ARMI - DETENZIONE DI POLVERE DA SPARO - DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1986-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173359-01

ARMI - IN GENERE - COLLEZIONE DI ARMI - DETENZIONE DI POLVERE DA SPARO - DISCIPLINA.*

Il possessore di licenza per collezione di armi, è esentato - a norma dell'art. 38 del T.U.L.P.S. (R.d. 18 giugno 1931, n. 773) - dall'Obbligo di denunciare la detenzione di polvere da sparo, i cui limiti vanno individuati sia nel detto T.U. E nel relativo regolamento di esecuzione (R.d. 6 maggio 1940, n. 635) sia nelle leggi sul controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi (leggi 14 ottobre 1974 n. 497 e 18 aprile 1975 n. 110). La norma principale che pone un preciso limite alla detta esenzione è quella di cui all'art. 26 legge 18 aprile 1975 n. 110, il quale dispone che è soggetto all'Obbligo della denuncia stabilito dall'art. 38 T.U. Citato, chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1.000 cartucce a pallini per fucili da caccia. Detta disposizione, poi, va posta in relazione all'art. 50 del T.U.L.P.S. e all'art. 97 del relativo regolamento di esecuzione. La prima norma stabilisce che in detto regolamento saranno determinate le qualità e le quantità delle polveri e degli altri esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza. In esecuzione di ciò, la norma regolamentare (art. 97), a sua volta dispone che possono tenersi in deposito o trasportarsi nello stato senza licenza esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere. Con l'entrata in vigore della legge n. 110 del 1975, il numero delle cartucce è stato ridotto a mille, ma nessuna modifica è stata apportata alla quantità di polvere da sparo; la quale, pertanto, per i detentori di collezione di armi (e per le altre categorie di cui all'art. 38 del T.U.L.P.S.), resta fissata nel massimo di Kg. 5.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)