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Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive

Testo in vigore al

Art. 3-bis

1. Al primo comma dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo le parole: "della sagoma" sono inserite le seguenti: "della costruzione, dei prospetti".

2. Al primo comma del medesimo articolo 26, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione del presente articolo non e' considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse".

3. Dopo il secondo comma del medesimo articolo 26, e' inserito il seguente:
"Le sanzioni di cui al precedente articolo 10, ridotte di un terzo, si applicano anche nel caso di mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma"

Art. 4

1. Il primo comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente:
"Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, ivi comprese quelle ricadenti nei parchi nazionali e regionali, e' subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla domanda, si intende reso in senso negativo".

1-bis. All'articolo 32, secondo comma, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono soppresse le parole: "ove esistenti"

Art. 5

1. Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' cosi' modificato:
"L'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 20 della presente legge, nonche' quelli di cui all'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e agli articoli 13, primo comma, 14, 15, 16 e 17 della legge 5 novembre 1971, n. 1086".

Art. 5-bis

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente:
"Il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformita' delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonche' - unitamente al direttore dei lavori - a quelle della concessione ad edificare e alle modalita' esecutive stabilite dalla medesima. Essi sono, altresi', tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso"
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Art. 6

1. L'articolo 39 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' cosi' modificato:
"L'effettuazione dell'oblazione, qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue i reati contravvenzionali di cui all'articolo 38. Le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di danaro sono ridotte in misura corrispondente all'oblazione versata se l'interessato dichiari di rinunciare al rimborso".

Art. 7

1. L'articolo 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente:
"E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione, nonche' ad opere prive di concessione ad edificare iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
Il richiedente il servizio e' tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, indicante gli estremi della concessione ad edificare, o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 13 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni e' nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, e' soggetto ad una sanzione pecuniaria da lire 5 milioni a lire 15 milioni.
Per le opere che gia' usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, puo' essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera gia' usufruisce di un pubblico servizio
Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia puo' essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera e' stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione puo' essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo".

Art. 7-bis

1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente:
"Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati ne' trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purche' la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati".

2. Al quarto comma del medesimo articolo 18, dopo le parole: "dell'alienante" sono inserite le seguenti: "o di uno dei condividenti".

3. All'ultimo comma del medesimo articolo 18, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitu'".

Art. 8

1. All'articolo 34, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole "secondo comma" sono sostituite dalle parole "terzo comma".

2. All'articolo 35 della medesima legge:

  1. 1) il primo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente: "La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro il termine perentorio del 30 novembre 1985 ";

  2. 2) nella lettera b) del terzo comma le parole "prima rata" sono sostituite dalle parole "seconda rata";

  3. 3) al sesto comma dopo le parole "maggiorato del 10 per cento" sono aggiunte le parole "in ragione di anno";

  4. 4) al nono comma le parole "articolo 36" sono sostituite dalle parole "articolo 37".

3. Il terzo comma dell'articolo 36 della medesima legge e' sostituito dal seguente:
"Per coloro che godono delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, le rate successive alla prima sono maggiorate del tasso di interesse del 10 per cento in ragione d'anno".

3-bis. All'articolo 37, secondo comma, della medesima legge, dopo le parole: "disposizioni vigenti" sono inserite le seguenti: "all'entrata in vigore della presente legge".

3-ter. All'ultimo comma del medesimo articolo 37, dopo le parole: "norme vigenti" sono inserite le seguenti: "all'entrata in vigore della presente legge "

4. All'articolo 44 della medesima legge le parole "sono sospesi i procedimenti amministrativi e la loro esecuzione" sono sostituite dalle parole "sono sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione".

4-bis. All'articolo 44 della medesima legge, sono aggiunti i seguenti commi:
"La sospensione di cui al comma precedente non si applica ai procedimenti cautelari avanti agli organi di giurisdizione amministrativa, previsti dall'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 35, senza che sia stata presentata domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, la sospensione di cui al precedente primo comma perde efficacia".

4-ter. All'articolo 51 della medesima legge, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Ai fini del calcolo dell'oblazione, i riferimenti alle superfici, previsti dalla presente legge, sono computati in conformita' ai parametri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 10 maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 31 maggio 1977.

4-quater. All'articolo 51 della medesima legge, dopo il primo comma, e' inserito il seguente:
"Le superfici delle opere che beneficiano della riduzione di cui al precedente articolo 34, quinto comma, lettera e), sono considerate superfici per servizi e accessori, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale di cui al precedente comma, senza l'applicazione di alcun incremento

5. Nella tabella allegata alla medesima legge, nella nota 1 le parole "acconto calcolato" sono sostituite dalle parole "oblazione versata".

5-bis. All'articolo 17 della medesima legge, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le nullita' di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13 della presente legge, dovra' presentare domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorita' giudiziaria".

5-ter. All'articolo 38, quarto comma, della medesima legge, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Copia del provvedimento di sanatoria viene trasmessa dal sindaco al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette".

5-quater. All'articolo 40, secondo comma, della medesima legge, le parole: "gli estremi della concessione ad edificare o della licenza edilizia o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31" sono sostituite dalle seguenti: "gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31".

5-quinquies. All'articolo 40, ultimo comma, della medesima legge, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del primo comma dell'articolo 21".

5-sexies. All'articolo 41, primo comma, della medesima legge, dopo le parole: "gli atti aventi per oggetto diritti reali relativi ad immobili" sono inserite le seguenti: "la cui costruzione sia stata iniziata successivamente al 1° settembre 1967".

5-septies. All'articolo 41, primo comma, della medesima legge, le parole: "si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17 della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17 e del primo comma dell'articolo 21 della presente legge".

5-octies. All'articolo 41 della medesima legge, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le disposizioni di cui sopra non si applicano comunque agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia o di servitu'".

5-novies. All'articolo 17, secondo comma, della medesima legge, le parole: "Nei casi in cui sia prevista" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso in cui sia prevista ai sensi del precedente articolo 11".

5-decies. All'articolo 41, primo comma, della medesima legge, le parole: "provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi del secondo comma dell'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e del nono e dell'undicesimo comma dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10" sono sostituite dalle seguenti: "provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi dell'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per il caso di opere eseguite senza la licenza di costruzione o in base a licenza annullata, e ai sensi del nono comma dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10

Art. 8-bis

1. All'articolo 40, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole: "gli autori di dette opere abusive non sanate sono soggetti alle" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano le".

2. Al secondo comma del medesimo articolo 40 le parole: "2 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "1 settembre".

3. Il terzo comma del medesimo articolo 40 e' sostituito dal seguente:
"Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi, non sia dipesa dall'insussistenza della licenza o della concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 1 settembre 1967, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indicate al comma precedente".

4. Al medesimo articolo 40 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Le nullita' di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonche' a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa.
Nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilita' di cui al capo IV della presente legge, l'aggiudicatario potra' presentare domanda di oblazione ai sensi del precedente articolo 35 entro il 31 dicembre 1986
.

Art. 8-quater

1. Non sono perseguibili in qualunque sede coloro che abbiano demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 9

1. Il Ministero dei lavori pubblici provvede, entro il 30 maggio 1986, alla rilevazione della consistenza e delle caratteristiche delle opere abusive realizzate fino al 1 ottobre 1983 ed alle relative elaborazioni riferendone al Parlamento.

2. Al fine di assicurare la base informativa per la rilevazione di cui al comma 1, il Ministero dei lavori pubblici predispone il modello per la domanda da presentare ai sensi dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, da pubblicare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Il Ministro dei lavori pubblici presenta al Parlamento entro il 15 marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione, nell'anno precedente, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riguardo alla attuazione ed alla efficacia delle norme di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio.

4. La prima relazione e' presentata al Parlamento entro il 15 marzo 1986.

Art. 10

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 aprile 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 aprile 1985
Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 35