Sez. 3, Sentenza n. 4597 del 11/04/2000 (Rv. 535570 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE | Art. 69 legge n. 392 del 1978 novellato dal D.L. n. 832 del 1986, conv. in legge n. 15 del 1987 - Applicabilità ai contratti ad uso non abitativo cessati "de iure" all'entrata in vigore del citato decreto - Esclusione - Fattispecie.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE
Il procedimento di rinnovazione convenzionale dei contratti di locazione ad uso non abitativo alla scadenza dei termini di durata transitoria dei rapporti ai sensi degli artt. 67 e 71 della legge n. 392 del 1978, così come disciplinato dall'art. 69 nel testo modificato dalla legge n. 832 del 1986 convertito in legge n. 15 del 1987, si applica soltanto ai contratti in corso "de iure" alla data di entrata in vigore della norma, l'11 dicembre 1986 (nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, in ipotesi di contratto scaduto l'8 maggio 1986, a fronte di una proposta del conduttore di rinnovo del contratto, non ha desunto il termine per l'accettazione dall'indicata normativa, ma l'ha apprezzato tenuto conto del normale svolgimento di una trattativa avente ad oggetto la conclusione di un contratto di locazione, ritenendo tempestiva l'accettazione intervenuta a due mesi e mezzo dalla proposta).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Legge 09/12/1986 num. 832 art. 1 CORTE COST., Legge 06/02/1987 num. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)