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Sez. 1, Sentenza n. 1422 del 05/11/1968 Ud. (dep. 04/03/1969) Rv. 110530 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO(PSICOLOGICO) -CONTRAVVENZIONI - BUONA FEDE - FATTO NON RICOLLEGABILE ALLA VOLONTA DELL'AGENTE - NON PUNIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/110530-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO(PSICOLOGICO) -CONTRAVVENZIONI - BUONA FEDE - FATTO NON RICOLLEGABILE ALLA VOLONTA DELL'AGENTE - NON PUNIBILITA.*

In materia contravvenzionale la buona fede puo escludere la responsabilita solo quando il fatto obiettivo della violazione sia stato determinato da una situazione in nessun modo ricollegabile alla volonta del soggetto, il quale dimostri di avere svolto tutto il possibile interessamento per uniformare la sua condotta alle Disposizioni di legge. (V.102186, 100568, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)