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Sez. 3, Sentenza n. 564 del 16/01/2003 (Rv. 560434 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - TERMINI | Termine per il deposito dell'istanza di vendita art. 501 cod. proc. civ. - Natura - Termine dilatorio - Inosservanza - Nullità - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Opposizione agli atti esecutivi - Necessità - Termine - Udienza ex art. 530.
Stato
decisa il 2003-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560434-01

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - TERMINI

In tema di esecuzione forzata mobiliare, l'art. 501, cod. proc. civ., disponendo che l'istanza di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento - eccetto che per le cose deteriorabili - fissa un termine dilatorio, allo scopo di permettere al debitore di evitare la vendita o l'assegnazione dei beni, e, pertanto, la sua inosservanza dà luogo a nullità sanabile, che non può essere rilevata d'ufficio, né può essere dedotta oltre l'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita, che ha funzione preclusiva rispetto agli atti compiuti in data anteriore alla stessa, a meno che il debitore non alleghi di non avere ricevuto comunicazione del decreto di fissazione di detta udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 501, Cod. Pen. Mil. Pace art. 529, Cod. Proc. Civ. art. 530

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)