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Sez. U, Sentenza n. 1667 del 23/01/2009 (Rv. 606220 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - IN GENERE | Sentenza del giudice di pace sulla debenza dei c.d. diritti camerali - Pronuncia secondo equità - Art. 339, terzo comma, cod. proc. civ. nella versione anteriore alla novella del 2006 - Inappellabilità - Pretesa disparità di trattamento rispetto ai sottoscrittori di contratti per adesione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento - Natura patologica ed eccezionale della fattispecie.
Stato
decisa il 2009-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606220-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - IN GENERE

Qualora il giudice di pace, con sentenza anteriore alla novella del 2006, pronunciata secondo equità in quanto di valore non eccedente millecento euro, abbia dichiarato non dovuto il diritto di iscrizione in albi e registri delle Camere di commercio (cosiddetto diritto camerale, previsto dall'art. 34 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 786, come convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51), e la Camera di Commercio abbia erroneamente proposto appello, nonostante l'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., nella versione applicabile "ratione temporis", prevedesse l'inappellabilità, eccependo con il ricorso per cassazione l'illegittimità costituzionale dell'art. 339 cit., per pretesa disparità di trattamento rispetto ai sottoscrittori di contratti per adesione (per i quali, non essendo consentita dall'art. 113 cod. proc. civ., la pronuncia secondo equità, era invece ammesso l'appello), la cosiddetta questione è manifestatamene infondata, non sussistendo alcuna reale analogia, atteso che le Camere di Commercio non richiedono il pagamento di meri crediti sorti all'interno di rapporti privatistici, ma riscuotono autoritativamente dei diritti aventi natura tributaria, l'accertamento dei quali esula dalla giurisdizione del giudice di pace, il cui eventuale intervento rappresenta, perciò, un momento patologico del sistema, un'ipotesi eccezionale ed autonoma che, proprio per il suo carattere "extra ordinem", non può far dubitare della costituzionalità di una legge che non l'abbia presa in considerazione nel diversificare i mezzi di impugnazione utilizzabili dai soggetti stabilmente sottoposti alla giurisdizione del giudice di pace.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 786 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1982 num. 51 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)