Sez. 1, Sentenza n. 1681 del 22/09/1970 (Rv. 347619 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - SOGGETTIVI - SENTENZA DI CONDANNA SOLIDALE - IMPUGNAZIONE PROPOSTA DA ALCUNI CONDEBITORI - PASSAGGIO IN GIUDICATO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI - CONSEGUENZE.*
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - SOGGETTIVI - SENTENZA DI CONDANNA SOLIDALE - IMPUGNAZIONE PROPOSTA DA ALCUNI CONDEBITORI - PASSAGGIO IN GIUDICATO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI - CONSEGUENZE.*
La sentenza di condanna solidale di piu soggetti (come il decreto ingiuntivo di pagamento in solido, emesso nei confronti di piu soggetti e suscettibile di dar luogo al giudicato in difetto di opposizione), non impugnata da tutti, passa in cosa giudicata soltanto nei confronti di quelli che non abbiano proposto gravame, essendo la causa tra coobbligati solidali scindibile. In conseguenza non e consentito ai soggetti, i quali abbiano proposto impugnazione, giovarsi del giudicato formatosi inter alios. (V 2476'67, mass n 329773).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)