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Sez. L - , Sentenza n. 293 del 10/01/2017 (Rv. 642820 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Inquadramento del personale degli enti locali - Art. 29, comma 1, del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 - Accesso alla categoria D - Procedura semplificata - Presupposti.
Stato
decisa il 2017-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642820-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE

In materia di inquadramento del personale degli enti locali, l’art. 29, comma 1, del c.c.n.l. comparto regioni e autonomie locali del 14 settembre 2000, va interpretato nel senso che l’accesso alla categoria D, attraverso la procedura semplificata di cui alle lettere b) e c), è consentito solo nei casi in cui vi sia stato un continuativo ed effettivo esercizio di funzioni di coordinamento e controllo, propri della sesta qualifica funzionale, nell’ambito dei posti esistenti in pianta organica prima dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 268 del 1987, risultando, viceversa, precluso nell’ipotesi di posti istituiti successivamente a tale data.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Contr. Coll. 14/09/2000 art. 29 com. 1, DPR 13/05/1987 num. 268 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)