diritto.io

Sez. 5, Ordinanza n. 770 del 09/01/2024 (Rv. 670244-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - MONOPOLI FISCALI O DI STATO - LOTTO PUBBLICO - CONCORSI ED OPERAZIONI A PREMIO | Operazioni a premio - Regime antecedente all'art. 22-bis del d.l. n. 91 del 2014 - Imponibilità - Criteri.
Stato
decisa il 2024-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670244-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - MONOPOLI FISCALI O DI STATO - LOTTO PUBBLICO - CONCORSI ED OPERAZIONI A PREMIO

Le operazioni a premio, caratterizzate dalla raccolta di punti a seguito di acquisti di beni o servizi e dalla conseguente erogazione di buoni sconto da valere per l'acquisto di altri beni o servizi negli esercizi commerciali specificamente menzionati ed effettuate in data antecedente all'introduzione della lett. c-bis) all'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 430 del 2001, ad opera dell'art. 22-bis del d.l. n. 91 del 2014, non sono imponibili IVA, non essendo tale norma retroattiva, ma alle stesse trova applicazione l'imposta sostitutiva del venti per cento prevista dall'art. 19, comma 8, della l. n. 449 del 1997.

DPR 26/10/2001 num. 430 art. 6 com. 1, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 19 com. 8, Decreto Legge 24/06/2014 num. 91 art. 22 bis, Legge 11/08/2014 num. 116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)