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Sez. 5, Sentenza n. 14029 del 15/06/2007 (Rv. 599664 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE | Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa - Ritenute d'acconto sugli interessi di conti correnti - Legittimità - Sussistenza - Diritto al rimborso - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599664-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE

L'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, ove continui a produrre reddito anche dopo l'apertura della procedura concorsuale, resta soggetta all'imposta sul reddito d'impresa, con l'unica particolarità che il periodo d'imposta coincide in tal caso con la durata della liquidazione. Ne consegue che, in pendenza di quest'ultima, non viene meno la ragione giustificatrice delle ritenute a titolo d'acconto sui pagamenti dovuti all'impresa, ed è pertanto legittimo il rifiuto dell'erario di restituire l'imposta trattenuta a titolo d'acconto da un istituto di credito sugli interessi passivi dovuti all'impresa in liquidazione, fermo restando il diritto del commissario liquidatore al rimborso delle eventuali eccedenze d'imposta che dovessero risultare dal bilancio finale di liquidazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 10, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 11, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)