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Sez. 3, Sentenza n. 1501 del 17/05/1972 (Rv. 358175 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - SENTENZE - DI PRIMO GRADO - PUNTO NON APPELLATO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - PRECLUSIONE - RICHIAMO NELLA SENTENZA DI APPELLO - IRRILEVANZA. *
Stato
decisa il 1972-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358175-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - SENTENZE - DI PRIMO GRADO - PUNTO NON APPELLATO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - PRECLUSIONE - RICHIAMO NELLA SENTENZA DI APPELLO - IRRILEVANZA. *

Qualora la sentenza di primo grado abbia deciso un punto controverso e la parte interessata non abbia proposto impugnazione in ordine a tale punto, questo non puo formare oggetto di ricorso per Cassazione, anche se sia stato richiamato nella sentenza del giudice di appello. (Conf 2393'70 mass n 348634).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)