Sez. U - , Ordinanza n. 34440 del 24/12/2019 (Rv. 656310 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE | Avvocati stabiliti - Abilitazione all'esercizio della professione conseguita in uno Stato membro – Accertamento circa la idoneità del titolo – Procedura IMI – Obbligatorietà anteriormente alla Direttiva 2013/55/UE - Sussistenza – Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE
In tema di abilitazione degli avvocati all'esercizio della professione conseguita in uno Stato membro, ai fini dell'accertamento circa la idoneità del titolo, la procedura Imi o «Sistema di informazione del mercato interno» (Internal Market Information) - strumento elettronico per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri – deve ritenersi obbligatoria anche in epoca anteriore alla vigenza della direttiva 2013/55/UE (recante modifiche alla direttiva 2005/36/CE), e dunque alla data del 28 dicembre 2013, poiché la materia era già disciplinata mediante interpretazioni giurisprudenziali, con pronunce della CGUE che hanno avuto la funzione di estendere alla direttiva 2005/36/CE l'applicazione del sistema creato dalle direttive di mutuo riconoscimento dei titoli professionali, senza tuttavia creare "ex novo" una procedura fino ad allora inesistente, mentre attualmente la materia è soggetta al regolamento UE n. 1024 del 2012.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 96 art. 1, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 96 art. 2, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 96 art. 6, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 17, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)