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Sez. 3, Sentenza n. 9977 del 08/05/2014 (Rv. 631064 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Affitto agrario - Risoluzione del contratto o rilascio del bene - Incidenza sulla domanda di pagamento del canone - Esclusione - Conseguenza - Declaratoria di illegittimità degli artt. 9 e 62 della legge n. 203 del 1982 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631064-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI

In tema di contratto di affitto agrario, l'intervenuta risoluzione del rapporto per l'esercizio del diritto di ripresa e il rilascio dell'immobile non costituiscono fatti giuridici idonei a valere come causa di esaurimento del rapporto. Ne consegue che il giudice, nel decidere sul diritto al pagamento del canone, deve tenere conto - fino a ché il diritto non si sia prescritto ovvero non sia coperto da giudicato negativo - della declaratoria di incostituzionalità degli artt. 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203, di cui alla sentenza n. 318 del 2002, non potendo applicare norme dichiarate illegittime, la cui efficacia retroattiva incontra il solo limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 9 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 62 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)