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Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni

Testo in vigore al

Art. 79

1. Per computare la lunghezza delle linee concesse ad uso privato, si terra' conto di tutto il circuito elettrico costituito dai fili che, passando sopra i punti di interruzione della proprieta', congiungono i due fondi.

Art. 80

1. Il canone comincia a decorrere dalla data indicata nel decreto di concessione della linea privata, e dovra' esser versato entro dieci giorni dalla notifica del decreto al concessionario.

2. In caso di mancato pagamento entro tale termine, la concessione s'intendera' decaduta.

Art. 81

1. La concessione e' data per un anno e puo' essere prorogata di volta in volta per eguale periodo, a giudizio insindacabile dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e sempre che permangano le condizioni di legge e di regolamento.

2. Il canone dovra' essere pagato prima dell'inizio del nuovo periodo di validita' della concessione, sotto pena di decadenza, ma detto pagamento non importa impegno per l'Amministrazione, agli effetti del precedente capoverso.

Art. 82

1. Quando il concessionario non impianta la linea o cessa dall'esercizio della concessione prima del termine convenuto, rimane acquisito allo Stato il canone gia' versato.

Art. 83

1. La concessione non prorogata cessa di diritto e le comunicazioni non possono piu' aver luogo dalla data di cessazione.

2. La concessione puo' essere disdetta in ogni momento dalla Amministrazione, senza indennita'.

3. Quando, per effetto della disdetta, la concessione cessa prima del termine convenuto, senza colpa del concessionario, questi ha diritto al rimborso della quota parte del canone, versato anticipatamente, riferentesi al periodo posteriore alla data di cessazione.

4. Cessata per qualunque causa la concessione, il concessionario e' tenuto a demolire l'impianto nel termine che gli sara' fissato dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sotto pena dell'ammenda prevista dall'art. 178 della legge e salve le altre conseguenze previste dall'articolo stesso.

Art. 84

1. L'esercente di una rete urbana potra' concedere ai proprietari di linee telefoniche ad uso privato il collegamento di esse con la rete urbana, quando si verifichino le condizioni seguenti:

  1. 1) che la linea privata si trovi per intero nel territorio in cui si estende la rete urbana e non sia appoggiata a palificazioni o ad altri supporti che sostengano linee di trasmissione dell'energia elettrica;

  2. 2) che sia assicurata l'assoluta impossibilita' del collegamento della linea privata con altre linee;

  3. 3) che, durante il collegamento, la linea privata non debba mai adoperarsi a favore di terzi;

  4. 4) che la linea privata ed i relativi apparecchi si trovino e siano mantenuti in condizioni tecniche da garantire un regolare servizio con la rete urbana; in caso di contestazione, l'Amministrazione giudichera' inappellabilmente;

  5. 5) per il collegamento con la rete' urbana, il concessionario della linea privata paghera' all'esercente della rete medesima le tariffe di abbonamento di categoria prima, indipendentemente dal canone dovuto ai sensi dell'art. 78 del presente regolamento.

Art. 85

1. L'esercente di una linea interurbana potra' concedere il collegamento della linea telefonica, privata alla linea interurbana alle condizioni seguenti:

  1. 1) che tra i due punti estremi della linea privata non esista una linea telefonica ad uso pubblico;

  2. 2) che la linea privata sia costruita, a regola d'arte, a doppio filo, sia perfettamente silenziosa, abbia i requisiti che saranno stabiliti caso per caso dall'Amministrazione e non sia appoggiata a palificazioni o ad altri supporti che sostengano linee di trasmissione di energia elettrica;

  3. 3) che il proprietario della linea privata corrisponda all'esercente della linea interurbana la sopratassa prevista per ogni conversazione interurbana da esso richiesta;

  4. 4) che la linea privata ed i relativi apparecchi si trovino e siano mantenuti in condizioni tecniche da garantire un regolare servizio con la rete interurbana; in caso di contestazione l'Amministrazione giudichera' inappellabilmente.

2. Per le linee di collegamento con l'ufficio interurbano valgono le disposizioni dell'art. 145 del presente regolamento.

Art. 86

1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano pure nel caso previsto dall'art. 212 della legge, tenuto conto della categoria cui appartiene l'Amministrazione richiedente.

Capo III. Disciplina dei servizi telefonici

Sezione I. Servizio urbano

Art. 87

1. Sulle reti pubbliche urbane le comunicazioni devono avere la durata massima di 5 minuti, oltre la quale possono essere interrotte d'ufficio.

2. L'esercente una rete urbana avra' diritto di chiedere all'abbonato di assumere un secondo collegamento quando il numero delle comunicazioni urbane uscenti superi quello che verra' fissato dal Ministero delle comunicazioni d'intesa col Ministero delle finanze.

Art. 88

1. Chiunque nell'ambito della rete telefonica urbana puo' richiedere il collegamento alla centrale di competenza alle condizioni generali stabilite dalla polizza di abbonamento, che dev'essere approvata con decreto del Ministro per le comunicazioni.

2. La richiesta di abbonamento telefonico implica accettazione di tutte le norme e condizioni contenute nel detto regolamento di servizio.

3. Qualora il concessionario abbia fondati motivi che l'abbonamento richiesto sia pericoloso per la sicurezza dello Stato o contrario alle leggi, all'ordine pubblico e ai buoni costumi, deve subordinare l'esecuzione al nulla osta dell'autorita' di pubblica sicurezza. In tutti gli altri casi il collegamento va senz'altro accordato.

4. La durata dell'abbonamento non puo' essere inferiore ad un anno, e nei casi in cui la spesa dell'impianto risultasse non coperta dal canone annuo di abbonamento, puo' l'esercente chiedere che la durata dell'abbonamento stesso sia congruamente superiore.

Art. 89

1. Salvo l'eccezione prevista dal penultimo capoverso dell'articolo precedente, il richiedente l'abbonamento che abbia soddisfatto al pagamento dei normali contributi, alle spese di impianto e che non sia stato collegato alla rete urbana entro il termine stabilito dal regolamento di servizio (polizza di abbonamento) o dagli atti di concessione, ha facolta' di rescindere il contratto, indipendentemente da ogni altra azione che gli possa competere.

2. L'abbonato che non puo' servirsi delle comunicazioni urbane per un periodo di tempo continuato, ha diritto, se l'impedimento sia dovuto a forza maggiore, alla restituzione del canone di abbonamento, per tutta la durata del'interruzione, meno tre giorni; se invece l'interruzione sia dovuta a colpa del concessionario, l'abbonato ha diritto alla restituzione del canone relativo a tutto il periodo dell'interruzione, quando questa non superi i dieci giorni consecutivi, e ad una indennita' ragguagliata al doppio della somma che importerebbe l'abbonamento per il periodo di tempo in cui dura l'interruzione, quando questa superi i dieci giorni consecutivi.

3. Quando in un trimestre si abbiano, salvo il caso di forza maggiore, interruzioni che superino complessivamente 45 giorni, l'abbonato ha anche facolta' di rescindere il contratto.

Art. 90

1. L'abbonamento richiesto nelle reti gestite in concessione, si perfeziona con l'accettazione da parte dell'abbonato della polizza di abbonamento di cui all'art. 88 del presente regolamento.

2. L'abbonamento decorre dal giorno in cui l'impianto comincia a funzionare, ed ha la durata minima di cui all'articolo 88, a partire dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello dell'avvenuto collegamento.

3. Qualora l'impianto od il collegamento del telefono fossero ritardati per causa dell'abbonato, il canone d'abbonamento decorre dal decimo giorno successivo a quello dell'accettazione da parte dell'abbonato della polizza di cui al primo comma del presente articolo, indipendentemente dal collegamento del telefono.

4. L'abbonamento s'intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno, e cosi' di anno in anno, se non e' disdetto con lettera raccomandata, almeno due mesi prima della scadenza.

Art. 91

1. L'abbonato e' responsabile delle conversazioni interurbane comunque effettuate dal proprio apparecchio.

Art. 92

1. L'abbonato avra' diritto alla rescissione anticipata del contratto trascorso il primo anno di abbonamento solo nel caso in cui venga realizzata la riattivazione dell'utenza sia per subentro, sia per nuovo abbonamento.

2. La rescissione anticipata avra' effetto dal giorno di tale riattivazione.

Art. 93

1. Il canone di abbonamento alle reti urbane deve pagarsi a rate trimestrali anticipate nei primi 15 giorni di ciascun trimestre solare. Col canone di abbonamento urbano dovra' pagarsi quanto altro sia dovuto dall'abbonato per tutti i servizi telefonici prestati dall'Amministrazione di Stato e dal concessionario, anche se accessori.

2. Lo stato di morosita', anche parziale, dell'abbonato, per qualsiasi titolo, da' diritto al concessionario d'interrompere il servizio telefonico anche per gli altri abbonamenti tenuti dallo stesso utente in un medesimo locale, e, persistendo la morosita', di provvedere al ritiro di tutto il materiale installato presso l'utente stesso, fermo il diritto ad esigere tutte le rimanenti quote da questi dovute fino alle rispettive scadenze.

3. In caso di ripristino del servizio per soddisfatta morosita', l'abbonato dovra' corrispondere le penalita' previste dal regolamento di servizio (polizza di abbonamento).

4. Il concessionario ha anche diritto di rivalersi, per il ricupero del suo credito, sulle somme eventualmente anticipate dall'abbonato per comunicazioni, interurbane o per altri servizi.

Art. 94

1. L'abbonato deve sottostare a tutte le modifiche di tariffe o di condizioni che fossero stabilite dal Ministero delle comunicazioni.

2. In caso di aumento delle tariffe e' pero' in facolta' dell'abbonato di rinunciare all'abbonamento, a partire dal trimestre successivo a quello dell'applicazione del provvedimento.

Art. 95

1. Il richiedente l'abbonamento, che sia anche proprietario dell'immobile in cui deve installarsi l'apparecchio, ha l'obbligo di concedere gratuitamente all'esercente il servizio telefonico l'appoggio e il passaggio nell'immobile di sua proprieta', per i sostegni e le condutture telefoniche occorrenti.

2. Il proprietario dell'immobile ha altresi' l'obbligo di concedere a detto esercente gratuitamente l'appoggio dei sostegni e il passaggio delle condutture, fili e qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprieta', per soddisfare le richieste degli inquilini.

Art. 96

1. E' vietato all'abbonato di rivolgersi ad estranei per far eseguire riparazioni o spostamenti di apparecchi.

2. In caso di inosservanza di tale norma l'esercente il pubblico servizio, puo', salvo ogni altra azione, sospendere il servizio.

Art. 97

1. L'abbonato clave permettere l'accesso nei propri locali agli agenti dell'esercente il servizio telefonico muniti di tessera di riconoscimento, per le verifiche all'impianto sia degli apparecchi principali, sia di quelli supplementari.

Art. 98

1. L'uso dell'apparecchio telefonico principale o supplementare e' consentito esclusivamente all'abbonato e ai suoi dipendenti e familiari.

2. In caso di infrazione, l'esercente potra' interrompere il servizio, anche se i pagamenti fossero stati effettuati regolarmente.

Art. 99

1. L'abbonato e' responsabile dell'esattezza delle indicazioni atte a stabilire la categoria in cui deve essere classificato, in relazione all'uso che vien fatto del telefono, agli effetti della tariffa di abbonamento.

2. In caso di variazioni che si verificassero nel corso dell'abbonamento stesso, l'abbonato e' obbligato a darne subito notizia all'esercente il servizio.

3. L'abbonato che successivamente venga ad appartenere a categoria piu' favorevole, non ha diritto alla ripetizione delle differenze per canoni pagati in passato, in dipendenza della assegnazione a diversa categoria, qualora detta assegnazione sia stata fatta su dichiarazione dell'abbonato stesso.