Sez. 2, Sentenza n. 22346 del 21/10/2009 (Rv. 609927 - 01)
MINIERE, CAVE E TORBIERE - CAVE E TORBIERE - IN GENERE | Esercizio di cava senza autorizzazione - Art. 20 della legge reg. Marche n. 71 del 1997 nella versione, applicabile "ratione temporis", modificata dalla legge reg. Marche n. 33 del 1999 - Sanzione amministrativa pecuniaria - Determinazione - Criteri.
MINIERE, CAVE E TORBIERE - CAVE E TORBIERE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazione della disciplina dell'attività di cava, l'art. 20 della legge reg. Marche 1° dicembre 1997, n. 71 (nel testo, applicabile "ratione temporis", modificato dalla legge reg. Marche 17 dicembre 1999, n. 33), il quale punisce l'esercizio non autorizzato dell'attività di escavazione con una sanzione pecuniaria di ammontare compreso tra il doppio ed il quintuplo del valore commerciale del materiale abusivamente estratto, e comunque non inferiore a lire 5.000.000, e l'art. 9 della legge reg. Marche n. 33 cit., il quale, per le violazioni che comportino la sola sanzione pecuniaria, ammette il pagamento di una somma pari ad un terzo del massimo, o, se più favorevole, del doppio del minimo della sanzione prevista, si interpretano nel senso che, ove la somma determinata in proporzione al valore commerciale del materiale estratto sia in concreto inferiore a cinque milioni (a causa della modesta entità dello scavo), il minimo da irrogare non possa essere inferiore a cinque milioni di lire, e non nel senso che, per ogni fatto sanzionatorio, di qualsivoglia entità, il minimo utilizzabile al fine del pagamento in misura ridotta sia il doppio di cinque milioni di lire.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Marche 01/12/1997 num. 71 art. 20, Legge Reg. Marche 17/12/1999 num. 33 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)