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Sez. L, Sentenza n. 2620 del 04/03/1993 (Rv. 481223 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Controversie assoggettate - In genere | Controversia instaurata da un'azienda municipalizzata di trasporti nei confronti di una U.S.L. per il rimborso, nell'importo delle somme corrisposte ai propri dipendenti, delle spese del servizio di autotrasporto, svolto al di fuori del rapporto di lavoro, in favore della U.S.L. - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481223-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Controversie assoggettate - In genere

Una controversia non intercorrente fra datore di lavoro e lavoratore costituisce controversia di lavoro, come tale devoluta alla competenza del pretore ai sensi degli artt. 409 e 413 cod. proc. civ. se abbia ad oggetto diritti sorti in dipendenza diretta - e non meramente occasionale - dal rapporto di lavoro, nel senso che questo, pur non costituendo la "causa petendi" della pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale. Una tale relazione non è ravvisabile nel caso di controversia (perciò esclusa dalla competenza per materia del giudice del lavoro) fra una U.S.L. ed un'azienda municipalizzata di trasporti, che reclami dalla prima il rimborso (nell'importo delle somme corrisposte ai propri dipendenti) delle spese del servizio di autotrasporto svolto - nell'ambito di un rapporto distinto ed autonomo da quello di lavoro - in favore della U.S.L. medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)