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Sez. 3, Sentenza n. 5860 del 12/10/2011 Ud. (dep. 15/02/2012) Rv. 252120 - 01

IMPUGNAZIONI - INTERESSI CIVILI - IN GENERE | Parte civile - Impugnazione avverso statuizione penale - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252120-01

IMPUGNAZIONI - INTERESSI CIVILI - IN GENERE

L'impugnazione della parte civile non può essere diretta ad ottenere una modifica delle statuizioni penali, limitando l'art. 576 cod. proc. pen. il potere di impugnazione della stessa ai capi della sentenza di condanna riguardanti l'azione civile nonché alle sentenze di proscioglimento. (In applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso riguardante l'erronea concessione di circostanza attenuante).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)