Sez. 1, Sentenza n. 10149 del 28/09/1991 (Rv. 474036 - 01)
Obbligazioni in genere - Adempimento - Pagamento - Impostazione - In genere | Sentenza d'appello - Riconoscimento e quantificazione di un credito di valore - Esecuzione della sentenza - Versamenti parziali - Annullamento della sentenza d'appello in esito a ricorso per Cassazione - Nuova liquidazione del credito in sede di rinvio - Criteri - Pagamenti parziali - Imputazione volontaria o legale ex art. 1194 secondo comma cod.civ. - Invocabilità - Esclusione.
Obbligazioni in genere - Adempimento - Pagamento - Impostazione - In genere
Qualora la sentenza d'appello, che riconosca e quantifichi un credito di valore, venga posta in esecuzione, con il conseguimento di versamenti parziali, e poi sia annullata in esito a ricorso per cassazione, nella nuova liquidazione del credito in sede di rinvio i suddetti versamenti devono essere detratti dall'importo complessivo del debito al momento della loro effettuazione (con la rivalutazione monetaria sulla differenza e gli interessi calcolati sul capitale via via rivalutato secondo indici annuali), mentre resta esclusa sia l'invocabilità di diversi criteri d'imputazione volontaria del pagamento parziale, difettando il presupposto di un adempimento spontaneo e non coattivo, sia l'invocabilità del criterio d'imputazione legale di cui al secondo comma dell'art. 1194 cod.civ., il quale postula la pari liquidità ed esigibilità del credito per capitale e del credito per interessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 1194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)