diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 1570/78 DELLA COMMISSIONE del 4 luglio 1978 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2742/75 per quanto concerne le restituzioni alla produzione per i prodotti amidacei e che abroga il regolamento (CEE) n. 2026/75

Testo in vigore al

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune de mercati nel settore dei cereali1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/782,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1260/784,

visto il regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1127/786, in particolare l'articolo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (CEE) n. 2727/75, viene concessa una restituzione alla produzione per le semole ed i semolini di granturco destinati alla fabbricazione di glucosio mediante idrolisi diretta e per il granturco destinato alla fabbricazione di semole e semolini (gritz) impiegati dall'industria della birra; che occorr precisare le caratteristiche e più particolarmente i criteri di qualità e di purezza cui devono rispondere i prodotti citati, per evitare che la restituzione alla produzione venga indebitamente accordata a un prodotto che, pur avendo l'apparenza di semole e semolini di granturco, consista in realtà in una miscela tra questi ed altri prodotti e per garantire che la concessione della restituzione si basi su criteri uniformi in tutta la Comunità;

considerando che la restituzione alla produzione viene versata ai produttori d'amido, di "quellmehl", di semol e semolini di granturco o di rotture di riso, nonché agli importatori di rotture di riso destinate all'industria dell'amido o della birra;

considerando che è opportuno che l'avente diritto alla restituzione alla produzione possa disporre quanto prima dell'importo di quest'ultima; che cio puo essere ottenut abbinando l'assoggettamento a sorveglianza ufficiale del prodotto di base con il versamento della restituzione alla produzione da parte dell'organismo competente, entro 30 giorni dalla data di accettazione della domanda di assoggettamento a sorveglianza;

considerando che l'amido di frumento tenero viene generalmente ricavato dalla farina di frumento tenero; che la restituzione alla produzione viene calcolata in base al quantitativo di frumento tenero necessario per produrre una determinata quantità d'amido; che si deve pertanto fissare un tasso di trasformazione del frumento tenero in farina;

considerando che è necessario designare lo Stato membro cui incomberà il versamento della restituzione alla produzione; che a tale riguardo, per motivi di applicazione pratica, è opportuno precisare che lo Stato membro incaricato di versare la restituzione alla produzione è quello in cui il prodotto di base viene trasformato ed eventualmente importato;

considerando che l'avvenuta utilizzazione delle semole e dei semolini di granturco, del "quellmehl" o delle rotture di riso da parte dell'industria interessata puo essere dimostrata dai documenti che attestano la vendita della merce all'industria in questione, nonché dal controllo dell'utilizzazione medesima; che, nell'eventualità che i prodotti in causa siano utilizzati in uno Stato membro diverso da quello che deve versare la restituzione alla produzione, è opportuno istituire un metodo di cooperazione amministrativa che offra le garanzie necessarie;

considerando che, per garantire la trasformazione ed eventualmente la destinazione del prodotto di base sottoposto a sorveglianza, è d'uopo disporre la costituzione, da parte dell'avente diritto alla restituzione, di un deposito cauzionale che verrà svincolato soltanto dopo che l'interessato abbia adempiuto gli obblighi imposti dal presente regolamento;

considerando che, per maggiore chiarezza, è auspicabile pubblicare in un nuovo regolamento le disposizioni riguardanti le restituzioni alla produzione e abrogare quindi il regolamento (CEE) n. 2026/75 della Commissione, del 4 agosto 1975, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1955/75 per quanto concerne le restituzioni alla produzione per i prodotti amidacei7;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1.

Ai sensi del presente regolamento, si intendono per semole e semolini i prodotti ottenuti durante il processo di macinazione dei semi di granturco. Essi si presentano sotto forma di frammenti granulosi a spigoli vivi della mandorla del seme ed hanno granulometria uniforme per almeno il 70 %.

Le semole e i semolini non devono contenere prodotti diversi da quelli ottenuti durante il processo di macinazione normale, come amido o fecola, anche scaldati, o prodotti analoghi. Essi devono:

  1. a) avere un tenoro di sostanze grasse, riferito alla sostanza secca, inferiore o uguale all'1,3 % in peso ed un tenore di cellulosa greggia, riferito alla sostanza secca, inferiore o uguale allo 0,8 % in peso;

  2. b) passare in proporzione inferiore o uguale al 30 % attraverso un setaccio con apertura di maglie di 315 micron;

  3. c) passare in proporzione inferiore al 5 % attraverso un setaccio con apertura di maglie di 150 micron.

Nel calcolo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2742/75 si ritiene che l'industria del granturco impieghi u massimo di 1,80 t di codesto prodotto per la fabbricazione di una tonnellata di semole e semolini destinati all'industria della birra.

2. Le rotture di riso importate e condizionate nella Comunità sono assimilate alle rotture di riso prodotte nella Comunità.

3. Qualora venga sottoposta a sorveglianza ufficiale farina di frumento tenero destinata alla trasformazione in amido, si applica un tasso di trasformazione di 1,40 t di frumento tenero per una tonnellata di farina.

4. Per "quellmehl" s'intende ai sensi del presente regolamento la farina il cui amido è stato sottoposto ad un trattamento di calore o ogni altro procedimento avente per effetto d'accrescerne la gonfiatura.

Art. 2

Le restituzioni alla produzione di cui agli articoli 1 e 4 del regolamento (CEE) n. 2742/75 sono versate:

  1. a) al produttore di amido e di "quellmehl", destinati all'industria della panificazione, fabbricati su base di frumento o di granturco,

  2. b) al produttore di semole e semolini di granturco, destinati alla fabbricazione di glucosio mediante idrolisi diretta o alla produzione di birra,

  3. c) al produttore o all'importatore di rotture di riso destinate all'industria dell'amido o della birra,

qualora questi ultimi, denominati in appresso l'avente diritto alla restituzione, adducano la prova che il prodotto di base in questione è stato sottoposto a sorveglianza ufficiale da parte dell'organismo competente designato dagli Stati membri e si dichiarino disposti a fornire, dietro richiesta, tutte le indicazioni necessarie a tale sorveglianza.

Art. 3

1.

Il versamento della restituzione di cui all'articolo è subordinato alla costituzione, da parte dell'avente diritto alla restituzione stessa, di un depositi cauzionale a garanzia della trasformazione e / o dell'utilizzazione de prodotto di base.

La cauzione puo essere costituita sotto forma di fideiussione prestata da un istituto di credito o da qualsiasi altro organismo che risponda ai criteri fissati da ciascuno Stato membro.

2. L'importo della cauzione è pari a quello della restituzione alla produzione richiesta, maggiorato del 5 %.

3. La cauzione è svincolata:

  1. a) dopo che l'avente diritto alla restituzione abbia fornito all'organismo competente la prova che almeno il 96 % del quantitativo di prodotto di base sottoposto a sorveglianza è stato trasformato nel corso di un periodo non superiore a 90 giorni, calcolato a decorrere dal giorno in cui è stata accettata la domanda di assoggettamento o sorveglianza ufficiale;

  2. b) se del caso, quando l'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), è stato rimborsato.

tuttavia, ove sia stato trasformato meno del 96 % della quantità del prodotto di base, si svincola la cauzione per un importo pari a quello della restituzione alla produzione, pagabile sulla quantità di prodotto di base che è stato trasformato;

4.

Inoltre, salvo per il caso di cui all'articolo 6, per il granturco trasformato in semole e semolini destinati alla produzione di birra o alla fabbricazione di glucosio mediante idrolisi diretta, per il frumento o il granturco trasformati in "quellmehl" destinati alla panificazione, nonché per le rotture di riso destinate alla fabbricazione di amido o di birra, la cauzione viene svincolata soltanto dopo che l'avente diritto alla restituzione abbia sottopost alle autorità competenti apposita domanda, allegandovi un documento che provi la vendita ad una fabbrica di birra, ad una fabbrica di amido, ad un panificio o ad una fabbrica di glucosio che applichi il metodo dell'idrolisi diretta, su cui devono figurare la quantità venduta, espressa in peso netto, di semole e semolini di granturco, di "quellmehl" o di rotture di riso, nonché la ragione sociale esatta della fabbrica interessata.

Lo Stato membro nel cui territorio vengono utilizzati il "quellmehl", le semole e i semolini di granturco o le rotture di riso accerta altresi, mediante opportuni controlli, che il prodotto è stato effetivamente utilizzato dall'industria della panificazione, della birra, del glucosio o dell'amido di riso.

L'organismo competente dello Stato membro interessato fissa, tenendo conto delle esigenze economiche industriali, il termine entro il quale il prodotto in questione deve essere utilizzato dall'industria della panificazione, della birra, del glucosio o dell'amido di riso.

5.

La cauzione o la parte di cauzione non svincolata conformemente al disposto del presente articolo viene acquisita e l'importo sarà destinato al rimborso della restituzione versata.

Tuttavia, se per causa di forza maggiore il prodotto di base non è stato trasformato o utilizzato entro i termini fissati, l'organismo competente dello Stato membro interessato analizza, su richiesta dell'avente diritto all restituzione, la circostanza addotta e decide circa lo svincolo della cauzione o la proroga dei termini inizialmente stabiliti.

Se l'organismo competente riconosce nel caso sottopostogl una causa di forza maggiore, lo Stato membro interessato ne avverte immediatamente la Commissione, la quale provvede ad informarne gli altri Stati membri.

Art. 4

Nel periodo compreso tra il 19 ottobre 1977 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, per il granturco trasformato in semole e semolini, per le rotture di riso prodotte nella Comunità o importate e per il frumento o il granturco trasformato in "quellmehl", usati rispettivamente per la fabbricazione della birra o per la panificazione, la restituzione alla produzione viene versata a condizioni che l'interessato fornisca la prova ch il granturco, o il frumento o il riso stati trasformati nel corso di detto periodo e alleghi alla domanda di restituzione un documento che provi la vendita a una fabbrica di birra o ad un panificio di semole e semolini di granturco, di "quellmehl" o di rotture di riso, indicando i dati relativi alla quantità e alla destinazione previsti all'articolo 3, paragrafo 4.

Art. 5

1. La restituzione alla produzione valida il giorno di accettazione della domanda di assoggettamento del prodotto di base a sorveglianza ufficiale è versata dallo Stato membro nel cui territorio sono prodotti l'amido di frumento tenero o di granturco, il "quellmehl", le semole ed i semolini di granturco o le rotture di riso. Essa viene corrisposta entro 30 giorni al massimo dalla data di accettazione della domanda di assoggettamento del prodotto di base a sorveglianza ufficiale.

2. Se fra il giorno di accettazione di detta domanda e il giorno della trasformazione la restituzione alla produzione è modificata, essa viene adeguata proporzionalmente a tale modifica. Entro un massimo di 30 giorno dalla data di trasformazione, l'ammontare di questo adeguamento viene:

  1. a) rimborsato all'organismo competente dall'avente diritto alla restituzione, se l'adeguamento implica una riduzione della restituzione stessa, o

  2. b) versato dall'organismo competente all'avente diritt alla restituzione, se l'adeguamento implica una maggiorazione della restituzione stessa.

Art. 6

Se le semole e i semolini di granturco, il "quellmehl" o le rotture di riso sono destinati ad essere utilizzati in uno Stato membro diverso da quello tenuto a pagare la restituzione:

  1. a) la prova dell'utilizzazione di semole e semolini di granturco da parte dell'industria della birra o del glucosio, di "qeullmehl" da parte dell'industria della panificazione e di rotture di riso da parte dell'industria dell'amido o della birra puo essere fornita soltanto esibendo l'esemplare di controllo di cui all'articolo 10 regolamento (CEE) n. 223/77.

    — si devono compilare le caselle 101, 103 e 104;

    — la casella 104 deve essere compilata cancellando le diciture inutili e inserendo al secondo trattino una delle diciture seguenti, a seconda dell'utilizzazione prevista:

  2. b) nella casella riservata al controllo dell'utilizzazione e / o della destinazione viene indicato, alla voce "osservazioni", il quantitativo di semole e semolini di granturco effettivamente utilizzato dall'industria della birra o del glucosio, il quantitativo di "quellmehl" effettivamente utilizzato dall'industria della panificazione o il quantitativo di rotture di riso effettivamente utilizzato dall'industria dell'amido o del birra.

In tale esemplare: destinato all ' "industria della birra", alla "fabbricazione di glucosio mediante idrolisi diretta", all ' "industria della panificazione" o all ' "industria dell'amido", conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1570/78;

Art. 7

Ogni Stato membro comunica alla Commissione i metodi di controllo e di analisi necessari per l'applicazione del presente regolamento entro un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Qualsiasi modifica di tali metodi viene immediatamente portata a conoscenza della Commissione.

Art. 8

Il regolamento (CEE) n. 2026/75 è abrogato.

Art. 9

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno che segue quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1978. Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH