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Sez. L, Sentenza n. 3569 del 05/04/1991 (Rv. 471556 - 01)

Capacità della persona fisica - Incapacità naturale di intendere e di volere - In genere | Estremi - Valutazione del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1991-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471556-01

Capacità della persona fisica - Incapacità naturale di intendere e di volere - In genere

Ai fini sussistenza della incapacità d'intendere o di volere, costituente causa di annullamento del negozio (nella specie, dimissioni) ai sensi dell'art. 428 cod. civ., non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la menomazione di esse, tale comunque da impedire la formazione di una volontà cosciente, secondo un giudizio che è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 360

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)