Sez. L, Sentenza n. 3569 del 05/04/1991 (Rv. 471556 - 01)
Capacità della persona fisica - Incapacità naturale di intendere e di volere - In genere | Estremi - Valutazione del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Capacità della persona fisica - Incapacità naturale di intendere e di volere - In genere
Ai fini sussistenza della incapacità d'intendere o di volere, costituente causa di annullamento del negozio (nella specie, dimissioni) ai sensi dell'art. 428 cod. civ., non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la menomazione di esse, tale comunque da impedire la formazione di una volontà cosciente, secondo un giudizio che è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)