Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 24 marzo 1988, causa 104/86
Epigrafe
Sentenza della Corte
24 marzo 1988
Nella causa 104/86,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Giuliano Marenco, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico, in qualità di agente, assistito dall'avvocato dello stato Franco Favara, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'ambasciata d'Italia,
convenuta,
causa avente ad oggetto il ricorso mirante a far dichiarare che la Repubblica italiana, rendendo praticamente impossibile o eccessivamente difficile il rimborso di tasse nazionali riscosse in contrasto col diritto comunitario e legiferando in materia di rimborso di diritti istituiti dalla normativa comunitaria, è venuta meno agli obblighi impostile dal trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, f. f. di presidente, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot, C. Kakouris, R. Joliet, T. F. O'Higgins, F. Schockweiler, giudici,
avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: B. Pastor, amministratore
vista la relazione d'udienza e a seguito della trattazione orale del 25 giugno 1987,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 settembre 1987,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 2 maggio 1986, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che:
a) col trasferire sul contribuente l'onere di provare che diritti e tasse nazionali indebitamente corrisposti, perchè contrastanti con l'art. 9 e seguenti e 95 del trattato, non sono stati trasferiti su altri soggetti,
con l'ammettere a tale riguardo solo la prova documentale,
con l'attribuire a dette disposizioni effetto retroattivo,
la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 5, 9 e seguenti e 95 del trattato;
b) legiferando in materia di rimborso dei dazi stabiliti dalla tariffa doganale comune e dei diritti all'importazione e all'esportazione stabiliti nell'ambito della politica agricola comune, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 5 del trattato e dal regolamento del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430 (GU L 175, pag. 1).
punto 2
Dopo la chiusura della fase orale, la Commissione, con lettera pervenuta alla cancelleria l'8 febbraio 1988, dichiarava di rinunciare al secondo capo della sua domanda. Precisava però di tener ferme tutte le altre conclusioni formulate nell'atto introduttivo, comprese quelle miranti alla condanna della convenuta alle spese.
punto 3
Con telex 18 febbraio 1988 la Repubblica italiana, ottemperando all'invito della Corte a presentare le sue osservazioni in proposito, manifestava il suo accordo sulla rinuncia parziale della Commissione agli atti e precisava che, per quanto riguarda la parte della controversia che non costituiva oggetto della rinuncia, teneva fermi tutti gli argomenti presentati nella controreplica, compresi quelli in relazione ai quali la Commissione aveva effettuato la rinuncia parziale. Di conseguenza, occorre esaminare solo la prima censura formulata dalla ricorrente.
punto 4
Per quanto riguarda le disposizioni nazionali e comunitarie di cui trattasi, nonché i mezzi e gli argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono menzionati in prosieguo solo se necessario al ragionamento della Corte.
punto 5
La Commissione sostiene che l'art. 19 del decreto legge 30 settembre 1982, n. 688 (GURI del 30. 9. 1982, n. 270), convertito in legge 27. 11. 1982, n. 873 (GURI del 29. 11. 1982, n. 328), fa gravare sul contribuente l'onere di provare che i tributi indebitamente pagati non sono stati trasferiti su altri soggetti e limita i mezzi di prova esclusivamente alla prova documentale. Inoltre, secondo la Commissione, la retroattività della disposizione di cui trattasi aggrava la situazione dei contribuenti interessati per quanto riguarda il periodo precedente all'entrata in vigore della stessa. Imponendo in tal modo condizioni probatorie che sarebbe praticamente impossibile soddisfare, la suddetta disposizione della normativa nazionale sarebbe in contrasto col diritto comunitario e, in particolare con l'art. 9 e seguenti e 95 del trattato.
punto 6
Come la Corte ha già affermato (vedasi sentenza 27 febbraio 1980, causa 68/79, Just, Race. 1980, pag. 501), in mancanza di una normativa comunitaria in materia di restituzione dei tributi nazionali riscossi in contrasto col diritto comunitario, spetta agli Stati membri garantire il rimborso di detti tributi, conformemente al loro diritto nazionale. Peraltro, il diritto comunitario non esige che si conceda la restituzione di tributi indebitamente riscossi a condizioni tali da causare un arricchimento senza giusta causa degli aventi diritto; pertanto esso non esclude che si tenga conto del fatto che l'onere di detti tributi ha potuto essere ripercosso su altri operatori economici o sui consumatori.
punto 7
Si deve poi ricordare che, come la Corte ha considerato nella sentenza 9 novembre 1983 (causa 199/82, San Giorgio, Race. 1983, pag. 3595), che riguarda per l'appunto l'art. 19 del decreto legge di cui trattasi, sono incompatibili col diritto comunitario tutte le modalità di prova che abbiano l'effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il rimborso dei tributi riscossi in contrasto col diritto comunitario. Ciò vale in particolare per le presunzioni o per i criteri di prova che tendono a far gravare sul contribuente l'onere di provare che i tributi indebitamente versati non sono stati trasferiti su altri soggetti, o per particolari limitazioni in merito alla forma della prova da fornire, come l'esclusione di qualsiasi prova non documentale.
punto 8
Il governo italiano non contesta i principi citati, che emergono dalla giurisprudenza della Corte. Rileva però che l'art. 19 del decreto legge italiano n. 688 non osta all'efficacia di detti principi nell'ordinamento giuridico nazionale.
punto 9
A questo proposito, il governo italiano sostiene che la disposizione censurata non può produrre effetti confliggenti con il diritto comunitario grazie a due recenti sentenze della Corte costituzionale italiana. Con la prima sentenza (n. 170), emessa l'8 giugno 1984, detta Corte avrebbe ammesso che i giudici nazionali possono, a causa della preminenza e dell'efficacia diretta del diritto comunitario, disapplicare una legge interna confliggente con una norma di diritto comunitario. Con la seconda sentenza (n. 113), pronunciata il 23 aprile 1985 a definizione di un giudizio incidentale di costituzionalità avente proprio ad oggetto l'art. 19 del decreto legge di cui trattasi, essa avrebbe esteso questo principio anche alle statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di giustizia. Il governo italiano sottolinea che queste sentenze hanno introdotto una radicale innovazione nell'ordinamento giuridico italiano con la conseguenza che, per l'appunto, i giudici nazionali, fra cui la Corte di cassazione italiana (sentenza 18 ottobre 1985, n. 5129), hanno dichiarato di disapplicare l'art. 19 di cui trattasi, considerato incompatibile con la normativa comunitaria. A causa di questa innovazione, una legge nazionale che modificasse l'art. 19 non potrebbe aggiungere nulla e costituirebbe una sorta di « ricezione », inutile e contrastante col principio dell'applicabilità diretta del diritto comunitario.
punto 10
Il governo italiano osserva inoltre che la disposizione controversa è compatibile con le norme del diritto comunitario e con la giurisprudenza della Corte nel senso che la prova dell'effettivo trasferimento dell'onere fiscale resta a carico dell'amministrazione nazionale. A carico degli operatori interessati sarebbe solo la prova dell'asserzione che l'onere fiscale non è stato traslato, prova che sarebbe possibile produrre grazie alla documentazione che ogni impresa deve necessariamente possedere.
punto 11
L'argomentazione del governo italiano non può essere accolta. La controversa disposizione della normativa italiana impone agli operatori l'onere di provare un fatto negativo, in quanto essi debbono dimostrare, contro le mere asserzioni dell'amministrazione, che il tributo indebitamente pagato non è stato traslato su altri soggetti, e debbono farlo mediante prove esclusivamente documentali. Una disposizione del genere è in contrasto con le norme del diritto comunitario come interpretate dalla Corte.
punto 12
Malgrado le citate sentenze, invocate dal governo italiano, e anche se occorre sottolineare che l'evoluzione della, giurisprudenza costituzionale italiana facilita l'applicazione dei principi dell'efficacia diretta e della preminenza del diritto comunitario nell'ordinamento giuridico interno, si deve osservare che la disposizione controversa fa ancora parte della normativa nazionale. Come la Corte ha più volte rilevato, la preminenza e l'efficacia diretta delle disposizioni del diritto comunitario non sottraggono gli Stati membri all'obbligo di eliminare dal loro ordinamento giuridico interno le disposizioni incompatibili col diritto comunitario: infatti, il mantenimento in vigore delle stesse crea una situazione di fatto ambigua, in quanto mantiene gli interessati in uno stato d'incertezza circa le possibilità loro garantite di fare appello al diritto comunitario.
punto 13
In base alle considerazioni che precedono, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, imponendo al contribuente, mediante l'art. 19 del decreto legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, l'onere di provare, esclusivamente con la prova documentale, che diritti e tasse nazionali di cui egli chieda il rimborso in quanto indebitamente corrisposti, perchè contrastanti con l'art. 9 e seguenti e 95 del trattato CEE, non sono stati trasferiti su altri soggetti, e attribuendo alle relative disposizioni un effetto retroattivo, è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 5, 9 e seguenti e 95 del trattato.
Sentenza › Sulle spese
punto 14
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La convenuta, essendo rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana imponendo al contribuente, mediante l'art. 19 del decreto legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, l'onere di provare, esclusivamente con la prova documentale, che diritti e tasse nazionali di cui egli chieda il rimborso in quanto indebitamente corrisposti, perchè contrastanti con l'art. 9 e seguenti e 95 del trattato CEE, non sono stati trasferiti su altri soggetti e attribuendo alle relative disposizioni un effetto retroattivo, è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 5, 9 e seguenti e 95 del trattato.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Firme
Bosco
Kooprnans
Everling
Bahimann
Galmot
Kakouris
Joliet
O'Higgins
Schockweiler
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 24 marzo 1988.
Il cancelliere
J.-G. Giraud
Il presidente
A. J. Mackenzie Stuart