diritto.io

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19045 del 13/06/2022 (Rv. 665111 - 02)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione umanitaria - Profilo di vulnerabilità - Comparazione - Art. 10 Cost. - Diritti fondamentali - Credibilità del racconto da parte del richiedente asilo - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665111-02

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, alla luce del disposto dell'art. 10, comma 3, Cost., è necessario e sufficiente, al di là e a prescindere dal giudizio di credibilità del richiedente asilo formulato al diverso fine del riconoscimento delle due forme di protezione cd. "maggiori", una valutazione comparativa tra il livello di integrazione dallo stesso raggiunto in Italia e la situazione del Paese d'origine, qualora risulti ivi accertata la violazione del nucleo incomprimibile dei diritti della persona che ne vulnerino la dignità. (In applicazione del suesteso principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il tribunale, ritenendo non credibile la vicenda narrata dalla richiedente, aveva negato anche il permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza tener conto che la stessa richiedente, cittadina nigeriana vittima di ripetute violenze nel paese di transito, viveva in Italia unitamente al compagno ed al figlio minore in tenera età).

Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)