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Sez. L, Sentenza n. 4130 del 21/02/2014 (Rv. 629998 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Licenziamento illegittimo intimato in epoca precedente al trasferimento - Efficacia della sentenza tra lavoratore ceduto e cedente nei confronti cessionario - Eccezioni opponibili - Giudicato intervenuto tra lavoratore e cedente - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2014-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629998-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

Il rapporto di lavoro del lavoratore, illegittimamente licenziato prima del trasferimento di azienda, continua con il cessionario dell'azienda qualora, per effetto della sentenza intervenuta tra le parti originarie del rapporto, il recesso sia stato annullato, senza che rilevi l'anteriorità del recesso rispetto al trasferimento d'azienda, salva la possibilità per il cessionario, convenuto in giudizio ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., di opporre le eccezioni relative al rapporto di lavoro, alle modalità della sua cessazione o alla tutela applicabile al cedente avverso il licenziamento, a prescindere dalle difese spiegate da quest'ultimo e dalla formazione del giudicato nei suoi confronti ed in favore del lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)