Sez. 2, Sentenza n. 995 del 18/02/1981 (Rv. 411524 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - FATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL DOCUMENTO - NOZIONE - PATTUIZIONI CON CONTENUTO ED OGGETTO NON PREVISTI NEL DOCUMENTO NE CONTRASTANTI COL SUO CONTENUTO - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - FATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL DOCUMENTO - NOZIONE - PATTUIZIONI CON CONTENUTO ED OGGETTO NON PREVISTI NEL DOCUMENTO NE CONTRASTANTI COL SUO CONTENUTO - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ESCLUSIONE.*
Il divieto di prova testimoniale, sancito dall'art 2722 cod civ, si riferisce soltanto ai 'patti aggiunti o contrari al contenuto di un documentò e riguarda cioe quegli accordi di volonta diretti a modificare, ampliandolo o restringendolo, il contenuto di un negozio consacrato nell'atto scritto. Quando, invece, si tratta di pattuizioni il cui contenuto ed oggetto non risultino in alcun modo previsti nel documento, ne contrastino col suo contenuto, e che non possono quindi ritenersi comprese (ne escluse) nel negozio stipulato per iscritto - ancorche con esso in occasionale rapporto - deve escludersi il divieto di cui alla norma in esame. (V 1149/75, mass n 374585).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)