Sez. 5 - , Ordinanza n. 19606 del 24/07/2018 (Rv. 649826 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Rimborso di imposta corrisposta in base a norma dichiarata incostituzionale - Termine di decadenza - Decorrenza - Fondamento - Fattispecie.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI
Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, decorrente dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata", opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, atteso che l'efficacia retroattiva di detta pronuncia incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.(Fattispecie relativa ad istanza di rimborso dell'IRAP proposta a seguito della pronuncia n. 156 del 2001 della Corte Costituzionale).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Costituzione art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)