Sez. 5, Sentenza n. 363 del 24/02/1970 Ud. (dep. 09/04/1970) Rv. 114446 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - FATTI COMMESSI SU BENI: ESPOSIZIONE DI PASSIVITA INESISTENTI - DISTRAZIONE -FATTISPECIE IN TEMA DI CAMBIALI EMESSE CON LO SCONTO.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - FATTI COMMESSI SU BENI: ESPOSIZIONE DI PASSIVITA INESISTENTI - DISTRAZIONE -FATTISPECIE IN TEMA DI CAMBIALI EMESSE CON LO SCONTO.*
L'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta sussiste tutte le volte che beni destinati all'Esercizio di una impresa ricevano una diversa destinazione senza un determinato equivalente, in guisa che il patrimonio dell'impresa stessa ne risulti diminuito, con conseguente diminuzione delle garanzie che quel patrimonio offriva ai terzi. Tra i beni che possono formare oggetto di distrazione vanno comprese le somme ricavabili da cambiali emesse per lo sconto.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)