diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 18819 del 20/03/2024 Ud. (dep. 13/05/2024) Rv. 286459-01

SENTENZA - ASSOLUZIONE | Causa di giustificazione - Formula di assoluzione - Perchè il fatto non costituisce reato - Conseguenze - Condanna del querelante alle spese e ai danni - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286459-01

SENTENZA - ASSOLUZIONE

L'accertamento dell'esistenza di una causa di giustificazione (nella specie, legittima difesa) determina l'assoluzione dell'imputato non "perché il fatto non sussiste", ma "perché il fatto non costituisce reato", formula che comporta l'esclusione sia della condanna alle spese del querelante, sia della configurabilità del risarcimento del danno in favore dell'imputato, difettando l'elemento soggettivo della colpa grave.

Cod. Pen. art. 52, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 427 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 542 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)