Sez. 1, Sentenza n. 340 del 28/01/1975 (Rv. 373576 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - NEI CONFRONTI DI UN TERZO - VALIDITA - EFFETTI E DURATA - RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL DEBITORE CAMBIARIO - EFFICACIA A FAVORE DEL COOBBLIGATO CAMBIARIO - CONDIZIONI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - NEI CONFRONTI DI UN TERZO - VALIDITA - EFFETTI E DURATA - RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL DEBITORE CAMBIARIO - EFFICACIA A FAVORE DEL COOBBLIGATO CAMBIARIO - CONDIZIONI.*
Il riconoscimento del debito, quale atto interruttivo della prescrizione, e valido anche se la dichiarazione ricognitoria (o un qualunque atto o fatto che implichi, comunque, l'ammissione dell'esistenza del diritto) non sia fatta direttamente al soggetto interessato, ma ad un terzo. Pertanto, il riconoscimento del debito effettuato dal debitore cambiario giova anche a favore del coobbligato cambiario che, dopo aver pagato, agisca con Azione diretta contro la persona nei cui confronti si e verificata l'interruzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1309, Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2945, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)