Sez. 2, Sentenza n. 3250 del 12/11/1971 (Rv. 354682 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - AMBITO - APPLICAZIONE AD UN CASO ESTRANEO ALLA NORMA O CON CONSEGUENZE CONTRARIE - CONFIGURABILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - AMBITO - APPLICAZIONE AD UN CASO ESTRANEO ALLA NORMA O CON CONSEGUENZE CONTRARIE - CONFIGURABILITA.*
La violazione o falsa applicazione di norme di diritto, a sensi dell'art 360 n 3 cod proc civ, non sussiste soltanto quando vi sia stato errore nel giudizio di diritto, e cioe negazione o fraintendimento di una norma astratta di legge esistente o affermazione di una norma astratta di legge non esistente, ma anche quando, intesa rettamente la norma in se stessa, il giudice di merito ne abbia fatto applicazione ad un fatto che da essa non e regolato od in modo da giungere a conseguenze giuridiche contrarie a quelle volute dalla legge. (Conf 970'54).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)