Sez. 1, Sentenza n. 5954 del 30/04/1996 Ud. (dep. 12/06/1996) Rv. 205112 - 01
Corte costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale - Giudizio incidentale - Questione di legittimità costituzionale - Codice di procedura penale | Artt. 350, 357, 373 comma secondo - Contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - Manifesta infondatezza.
Corte costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale - Giudizio incidentale - Questione di legittimità costituzionale - Codice di procedura penale
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 350, 357 e 373 comma secondo cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, basata sull'assunto che l'attuale disciplina processuale attribuisce pieno valore probatorio ad atti compiuti durante la fase delle indagini preliminari per i quali è prevista una forma di verbalizzazione ben diversa da quella che è tenuta ad osservare il giudice del dibattimento. Ed invero, che la diversità di verbalizzazione tra la fase procedimentale e quella dibattimentale dipende dalla diversità degli scopi che le norme richiamate perseguono. Infatti nella fase procedimentale le verbalizzazioni sono preparatorie alla acquisizione della prova, mentre nella fase dibattimentale le verbalizzazioni sono dirette alla acquisizione della prova, di guisa che possono essere previste forme di verbalizzazione diverse senza che ciò possa comportare una violazione del diritto di difesa, essendo prevista la presenza del difensore agli interrogatori delle persone imputate in procedimenti connessi.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 350 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 357 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 373 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 373 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)