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Codice di Procedura Penale

Testo in vigore al

Art. 272 Durata massima della custodia preventiva

1. La durata della custodia preventiva, quando si procede con l'istruzione formale, non puo' oltrepassare i termini sottoindicati:

  1. 1) nei casi nei quali il mandato di cattura e' facoltativo, sei mesi, se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni; tre mesi se la legge prevede una pena minore;

  2. 2) nei casi nei quali il mandato di cattura e' obbligatorio, due anni se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo; un anno se la legge prevede una pena minore.

2. Quando si procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i quaranta giorni, senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero deve trasmettere gli atti al giudice istruttore perche' si proceda con istruzione formale.

3. Nei procedimenti di competenza del pretore, quando la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i trenta giorni e non e' stato emesso il decreto di citazione a giudizio, l'imputato deve essere scarcerato.72

4. Se la ordinanza di rinvio a giudizio non e' depositata in cancelleria entro i termini stabiliti nei precedenti commi, l'imputato deve essere scarcerato.

5. L'imputato deve essere altresi' scarcerato se non e' intervenuta sentenza irrevocabile di condanna e la durata complessiva della custodia preventiva ha oltrepassato il doppio dei termini indicati nei numeri 1) e 2) del presente articolo.48

6. I termini stabiliti nel presente articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato e' sottoposto ad osservazione psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento e' sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato ovvero a richiesta sua o del difensore o comunque per fatto a lui imputabile, ovvero per causa di forza maggiore che impedisca di formare i collegi giudicanti o di esercitare la difesa, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie, ritenute indispensabili con espressa indicazione nel provvedimento di sospensione o rinvio.

7. Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria che in quella del giudizio, puo' essere imposto all'imputato uno o piu' tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.

8. Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si e' dato o e' per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia preventiva.

9. Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione, le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili.

10. Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti nel presente articolo, non puo' essere emesso nuovo mandato od ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto.71106

Art. 272-bis Provvedimenti sulla scarcerazione - Impugnazioni

1. La scarcerazione puo' essere chiesta dal pubblico ministero o dall'imputato.

2. Il giudice provvede con ordinanza contro la quale possono proporre l'impugnazione il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato.

3. Nell'istruzione, se l'ordinanza e' emessa dal pretore, sull'appello decide il giudice istruttore; negli altri casi la sezione istruttoria.

4. Contro le ordinanze emesse in grado di appello dal giudice istruttore e contro quelle emesse dalla sezione istruttoria in primo grado o in grado di appello puo' essere proposto ricorso per cassazione.

5. Contro l'ordinanza emessa negli atti preliminari al dibattimento, indipendentemente dall'impugnazione ammessa contro la sentenza, puo' essere subito proposto ricorso per cassazione.

6. La disposizione dei capoverso precedente si applica anche nel caso di ordinanza emessa nel corso del dibattimento, se questo e' rinviato a tempo indeterminato o se e' pronunciata sentenza inoppugnabile. In questi casi il termine per l'impugnazione decorre rispettivamente dal provvedimento di rinvio e dalla pronuncia della sentenza.

7. L'impugnazione del pubblico ministero non sospende l'esecuzione dell'ordinanza di scarcerazione.

Art. 273 Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio

1. Dopo ordinata la scarcerazione, il mandato di cattura deve essere emesso, successivamente alla sentenza di rinvio o al decreto di citazione a giudizio, dal pretore o dal presidente del collegio che deve giudicare, secondo la rispettiva competenza, nei casi preveduti dall'articolo 254, qualora l'imputato si sia dato o sia per darsi alla fuga.549

Art. 274 Spese della custodia preventiva

1. Quando l'imputato e' condannato a pena detentiva per il reato per il quale subi' la custodia preventiva, sono poste a suo carico le spese per il mantenimento in carcere.

2. Se la custodia preventiva supera in durata la pena inflitta, sono detratte le spese relative alla maggior durata.

3. All'esazione si provvede secondo le norme stabilite per le spese conseguenti alla carcerazione per l'esecuzione della condanna.

Art. 275 Scarcerazione dopo condanna a pena detentiva

1. Con la sentenza di condanna a pena detentiva anche se soggetta ad impugnazione non puo' essere ordinata la scarcerazione dell'imputato, salvo che siano decorsi i termini indicati nel quinto comma dell'articolo 272, valutati in riferimento alla pena prevista per il reato ritenuto in sentenza.

2. Quando pero' si tratta di pena che il giudice dichiara completamente scontata per effetto della custodia preventiva l'imputato e' immediatamente scarcerato.

Art. 276 Condizioni generali per la liberazione di detenuti

1. Non puo' essere disposta la liberazione di una persona detenuta, se la detenzione deve continuare per un altro reato o se la persona stessa deve essere consegnata ad un'altra Autorita'.

2. Chi si trova detenuto per disposizione dell'Autorita' giudiziaria non puo' essere liberato senza ordine scritto, sottoscritto e munito del sigillo d'ufficio, emesso dal pubblico ministero o dal pretore secondo la rispettiva competenza.

Sezione IV. Della libertà provvisoria

Art. 277 Facolta' di concedere e revocare la liberta' provvisoria

1. All'imputato che si trova nello stato di custodia preventiva puo' essere conceduta la liberta' provvisoria anche nei casi di emissione obbligatoria del mandato di cattura.

2. Se interviene condanna di primo grado o in grado di appello, per un delitto che importi il mandato di cattura obbligatorio, il giudice puo' ordinare, con la sentenza, la revoca della liberta' provvisoria conceduta nell'istruzione o nel giudizio, emettendo all'uopo mandato di cattura.

Art. 277-bis Facolta' di non emettere o revocare l'ordine o il mandato di cattura e di concedere la liberta' provvisoria nei casi di concorso di causa estintiva della pena

1. Qualora sia applicabile una causa di estinzione della pena il pubblico ministero o il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, puo', in deroga agli articoli 253 e 259, con decreto motivato disporre di non emettere l'ordine o il mandato di cattura, revocare l'ordine o il mandato di cattura e concedere la liberta' provvisoria, se ritenga che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della causa di estinzione della pena e tenuto conto della eventuale carcerazione preventiva.

Art. 278 Momento in cui puo' concedersi la liberta' provvisoria

1. La liberta' provvisoria puo' essere conceduta a norma dell'articolo precedente in ogni stato dell'istruzione o grado del giudizio.

Art. 279 Competenza relativa alla liberta' provvisoria

1. Nei procedimenti di competenza del pretore decide sulla domanda di liberta' provvisoria il pretore che procede alla istruzione o che ha decretato la citazione. In quelli di competenza del tribunale durante la istruzione formale decide il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio o durante il dibattimento di primo grado o d'appello decide secondo la rispettiva competenza il tribunale o la corte d'appello; sulla domanda di liberta' provvisoria proposta in pendenza del ricorso per cassazione decide il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Nei procedimenti di competenza della corte d'assise durante l'istruzione decide il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio, la sezione istruttoria, e durante il dibattimento, la corte d'assise. Quando l'istruzione e' stata rimessa alla sezione istruttoria, decide la sezione medesima. Se la domanda e' proposta nelle conclusioni finali del dibattimento, provvede con la sentenza il pretore, il tribunale o la corte.

2. I provvedimenti concernenti la liberta' provvisoria sono dati con ordinanza eccetto il caso che siano dati con la sentenza che definisce il giudizio.

3. Sulla domanda di liberta' provvisoria proposta dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 208 provvede il giudice che ha emesso la sentenza.

Art. 280 Facolta' del pubblico ministero di concedere la liberta' provvisoria

1. Nei procedimenti di competenza, del tribunale o della corte di assise durante la istruzione sommaria la liberta' provvisoria puo' essere concessa prima della richiesta di citazione, con decreto motivato dal pubblico ministero.

2. Quando l'istruzione sommaria e' trasformata in istruzione formale, il provvedimento continua ad avere effetto, salvo quanto e' stabilito nell'art. 292.

3. Se il pubblico ministero ritiene che non si debba concedere la liberta' provvisoria o che questa debba essere sottoposta a cauzione o malleveria, trasmette gli atti con le sue richieste al giudice istruttore o alla sezione istruttoria, che provvede a norma dell'art.
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Art. 281 Facolta' di impugnazione della ordinanze sulla liberta' provvisoria

1. Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le ordinanze che decidono sulla liberta' provvisoria emesse dal pretore nella istruzione o dal giudice istruttore. Sull'appello giudica rispettivamente il giudice istruttore o la sezione istruttoria.

2. Si applicano il terzo, il quarto e l'ultimo capoverso dell'articolo 272-bis del codice di procedura penale.

Art. 282 Sottoposizione a cauzione o malleveria

1. Con l'ordinanza che concede la liberta' provvisoria o con un'altra successiva il giudice, salvo quanto e' disposto nel capoverso dell'articolo 284, puo' sottoporre l'imputato a cauzione o malleveria.

2. In ogni caso il giudice con la predetta ordinanza puo' vietare all'imputato di dimorare in un dato luogo ovvero puo' imporgli l'obbligo di dimorare in un determinato Comune, lontano dai luoghi dove fu commesso il reato o nei quali il denunciante, il querelante o la persona offesa dal reato o alcuno dei suoi prossimi congiunti o lo stesso imputato, ha residenza. Queste prescrizioni possono essere revocate o modificate con un'altra ordinanza.

3. L'ordinanza concernente la cauzione o la malleveria e quella che impone, modifica o revoca gli altri obblighi, anche se successive all'ordinanza che concede la liberta' provvisoria, possono essere impugnate dal pubblico ministero a norma dell'articolo 280.17

Art. 283 Scopo ed essenza della cauzione e della malleveria

1. La cauzione e la malleveria sono imposte per assicurare che l'imputato adempia agli obblighi indicati nell'articolo precedente, obbedisca agli ordini dell'Autorita' giudiziaria e si sottometta all'esecuzione della sentenza.

2. La cauzione consiste nel deposito nella Cassa delle ammende di una somma in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato ovvero nell'iscrizione di ipoteca su immobili idonei a garantire il doppio della somma iscritta.

3. La malleveria consiste nell'obbligazione che l'imputato assume con il concorso di uno o piu' fideiussori idonei e solidali di pagare la somma stabilita dal giudice nel caso preveduto dall'articolo 292.

Art. 284 Ammontare della cauzione o della malleveria: provvedimento per chi non puo' prestarla

1. L'ammontare della cauzione o della malleveria deve essere fissato in modo che possa costituire per l'imputato un efficace ritegno all'infrazione degli obblighi impostigli.

2. Se il giudice accerta l'impossibilita' dell'imputato di prestare la cauzione o la malleveria e ritiene di poter concedere egualmente il beneficio, stabilisce l'obbligo per l'imputato di presentarsi periodicamente all'ufficio di polizia giudiziaria indicato nell'ordinanza, in giorni ed ore prestabiliti, avuto riguardo alle occupazioni dell'imputato stesso e alla distanza della sua residenza dal luogo della presentazione. Di questo provvedimento e' data immediata comunicazione all'ufficio predetto, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto al giudice di ogni infrazione.

Art. 285 Decisione sulla idoneita' della cauzione e dei fideiussori; verbale di ricezione

1. Il giudice, prima di concedere la liberta' provvisoria, decide con ordinanza sulla idoneita' della cauzione e dei fideiussori.

2. La cauzione o la malleveria e' ricevuta con processo verbale compilato dal cancelliere a cio' particolarmente designato nell'ordinanza che concede la liberta' provvisoria o in quella che riconosce l'idoneita' della cauzione o dei fideiussori.

3. Nello stesso processo verbale i fideiussori devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio per le notificazioni.

Art. 286 Provvedimenti nel caso di cessazione o di diminuzione della malleveria

1. Se nel corso del procedimento viene a cessare o risulta diminuita la garanzia relativa alla malleveria, l'Autorita' che ha conceduto la liberta' provvisoria fa notificare all'imputato l'invito a presentare nel termine di dieci giorni a pena di decadenza uno o piu' fideiussori nuovi con l'avvertimento che, scaduto il termine senza che l'imputato abbia provveduto, si procedera' al suo arresto.

2. Fino a quando sia prestata la nuova malleveria permane quella gia' prestata.

Art. 287 Verbale di sottomissione agli obblighi

1. Con il processo verbale menzionato nei capoversi dell'articolo 285 o con un altro successivo l'imputato deve assumere gli obblighi che gli sono imposti a norma di legge.

2. Nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 284, l'imputato assume con le medesime forme l'obbligo ivi preveduto.

Art. 288 Condizione per la liberazione

1. L'imputato obbligato a prestare la cauzione o la malleveria non puo' essere liberato prima che tale garanzia sia stata prestata e siano state compiute tutte le formalita' prevedute dagli articoli precedenti.

Art. 289 Notificazioni ai fideiussori

1. Le citazioni all'imputato per presentarsi davanti all'Autorita' giudiziaria sono notificate anche ai fideiussori.

Art. 290 Doveri dei fideiussori nel caso di temuta fuga del liberato

1. Se il fideiussore ha fondato motivo di ritenere che l'imputato sia per darsi alla fuga, deve avvertire immediatamente l'Autorita' giudiziaria che ha conceduto la liberta' provvisoria, e se in conseguenza di tale avvertimento l'imputato viene arrestato prima che la fuga sia avvenuta, il fideiussore rimane liberato dalla obbligazione di pagare la somma stabilita per la malleveria.

2. Se il giudice riconosce che il fideiussore ha affermato il falso, pronuncia ordinanza con cui lo condanna al pagamento di una somma da lire mille a cinquemila a favore della Cassa delle ammende, ferma rimanendo, la sua obbligazione.