Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Art. 263 Impugnabilita' delle ordinanze del giudice
1. Il pubblico ministero puo' richiedere l'emissione del mandato di cattura nei casi preveduti dalla legge.
2. Se il giudice non accoglie la richiesta o se dispone la revoca del mandato di cattura, il relativo provvedimento puo' essere appellato dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale.
Egualmente il procuratore della Repubblica o il procuratore generale possono appellare contro i provvedimenti che dispongono la misura dell'arresto domiciliare emessi nella istruzione dal giudice istruttore o dal pretore ai sensi dell'articolo 254-bis o del terzo e quarto comma dell'articolo 246; l'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
3. Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.
4. Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente possono proporre ricorso per Cassazione il procuratore della Repubblica, il procuratore generale, l'imputato e il suo difensore.
Art. 263-bis Riesame dei mandati e degli ordini di cattura o di arresto
1. Salvo che si tratti di mandato di cattura emesso a seguito di impugnazione del pubblico ministero oppure emesso dalla sezione istruttoria, l'imputato o il suo difensore possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, del mandato o dell'ordine di cattura o di arresto. La richiesta puo' altresi' riguardare la mancata applicazione della misura prevista nei primi due commi dell'articolo 254-bis.
2. La richiesta deve essere proposta con le forme previste dagli articoli 197 e 198, o dall'articolo 80 quando si tratta di imputato detenuto, entro cinque giorni dalla esecuzione del provvedimento. Per il difensore dell'imputato detenuto il termine predetto decorre dalla data della notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento.
Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione effettuata ai sensi dell'articolo 173; tuttavia se nel corso dell'istruzione lo imputato viene catturato o si consegna spontaneamente all'autorita', il termine decorre dalla data della cattura o della consegna, quando l'imputato provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
3. Avverso i mandati e gli ordini di cattura o di arresto per i quali non e' prevista la richiesta di riesame, puo' essere proposto dall'imputato ricorso per Cassazione per violazione di legge.
4. La richiesta di riesame e il ricorso per Cassazione non sospendono l'esecuzione del provvedimento.
Art. 263-ter Provvedimenti del giudice competente per il riesame
1. Sulla richiesta di riesame prevista negli articoli precedenti decide il tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio dell'autorita' che ha emesso il provvedimento.
2. L'autorita' che ha emesso il provvedimento, non appena le perviene la richiesta di riesame, la trasmette immediatamente o comunque non oltre ventiquattro ore, unitamente agli atti del procedimento o alla copia di essi, al tribunale competente.
3. Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emessa in camera di consiglio, conferma il mandato o l'ordine di cattura o di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando la immediata liberazione dell'imputato. Nello stesso modo il tribunale decide sulla richiesta di applicazione della misura prevista nei primi due commi dell'articolo 254-bis, proposta dall'imputato.
4. Il termine indicato nel comma precedente puo' essere prorogato dal tribunale di altri tre giorni, con decreto motivato, se la proroga e' necessaria per la complessita' dei fatti oggetto dell'imputazione.
5. Il decreto di proroga emanato a norma del comma precedente deve essere comunicato al presidente della corte d'appello.
6. Se il tribunale non decide entro i termini sopra indicati il mandato o l'ordine di cattura o di arresto cessa di avere efficacia.
Art. 263-quater Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza che decide sul riesame
1. Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza che decide sul riesame. - Avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo precedente e' ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge da parte del procuratore della Repubblica, del procuratore generale e dell'imputato o del suo difensore.
2. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.
Art. 264 Requisiti formali dei mandati
1. Ogni mandato e' emesso con le forme del decreto e contiene quando la legge non richiede altri elementi:
1) le generalita' dell'imputato o quanto altro valga ad identificarlo e, se e' possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova;
2) un cenno sommario del fatto, con l'indicazione degli articoli di legge che lo prevedono;
3) la data, la sottoscrizione del magistrato che lo emette e del cancelliere, ed il sigillo dell'ufficio.
2. I mandati di cattura, di arresto o di accompagnamento devono contenere la specifica enunciazione degli indizi di colpevolezza ai sensi dell'articolo 252, compatibile con il segreto istruttorio, dei motivi che ne determinato la emissione.
3. Nel mandato di cattura, se occorre ed e' possibile, sono indicati anche i connotati dell'imputato; e in ogni caso e' contenuto l'ordine di arrestarlo e di condurlo in carcere a disposizione dell'autorita' che ha emesso il mandato.
4. Nel mandato di comparizione o di accompagnamento sono indicati l'autorita' davanti alla quale l'imputato deve comparire, il luogo, il giorno e l'ora della comparizione.
5. Per il mandato di comparizione il termine per comparire e' di tre giorni, salvo quanto e' disposto nell'articolo 183; il giudice puo' abbreviare il termine per motivi d'urgenza lasciando all'imputato il tempo strettamente necessario per presentarsi.
Art. 265 Nullita' dei mandati
1. Il mandato e' nullo:
1° se vi e' incertezza assoluta circa l'Autorita' che lo ha emesso, se non e' in alcun modo determinata la persona dell'imputato, ovvero se vi e' incertezza assoluta circa il luogo o il tempo in cui l'imputato deve compatire;
2° se manca la data o la sottoscrizione del magistrato che lo ha emesso.
2. Nondimeno la nullita' e' sanata quando in conseguenza di un mandato nullo e' arrestato il vero imputato nei casi in cui e' prescritto o autorizzato il mandato di cattura, ovvero quando l'imputato stesso si e' presentato all'Autorita' davanti alla quale doveva comparire.
3. L'irregolarita' del mandato che non produce nullita', non esime gli ufficiali od agenti incaricati dell'esecuzione o della notificazione dall'adempimento del loro dovere, quando e' possibile.
Art. 266 Esecuzione dei mandati
1. Il mandato di comparizione e' notificato all'imputato.
2. I mandati d'accompagnamento, d'arresto e di cattura, quando non devono essere notificati all'imputato gia' detenuto per altra causa, sono eseguiti dagli ufficiali od agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica, i quali consegnano all'imputato copia del mandato e compilano un sommario processo verbale dell'esecuzione. Se non trovano l'imputato, dopo aver esaurito le ricerche opportune, compilano il processo verbale, esponendo le indagini fatte. Il processo verbale e' in ogni caso trasmesso all'Autorita' che ha emesso il mandato.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1984, N. 398.
Art. 267 Limitazioni di tempo per l'esecuzione dei mandati
1. Senza permesso scritto dell'Autorita' che ha emesso il mandato o l'ordine ovvero del giudice istruttore o del pretore del luogo in cui deve essere eseguito, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica non possono, per eseguirlo, introdursi nelle abitazioni o nei luoghi chiusi adiacenti ad esse dopo un'ora dal tramonto e prima di un'ora avanti la levata del sole.
2. Se peraltro si deve eseguire un mandato o un ordine di cattura o d'arresto e vi e' fondato motivo di sospettare che l'imputato voglia sottrarsi all'esecuzione o che il ritardo possa cagionare gravi difficolta' per l'esecuzione o che vada disperso in tutto od in parte il corpo del reato, l'esecuzione puo' avvenire nei luoghi predetti incondizionatamente anche di notte.
Art. 268 Latitanza
1. E' latitante chi volontariamente si sottrae all'esecuzione di un mandato di cattura ovvero di un ordine di cattura, d'arresto o di carcerazione.
2. La qualita' di latitante permane fino a che sia pronunciata sentenza di proscioglimento o sia revocato il mandato o l'ordine di cattura, ovvero sia estinto il reato per il quale fu emesso il predetto ordine o mandato o sia estinta la pena per l'esecuzione della quale fu emesso l'ordine di carcerazione.
3. Quando alla latitanza sono attribuiti determinati effetti giuridici, questi si verificano anche se essa riguarda un procedimento penale diverso da quello nel quale gli effetti medesimi debbono verificarsi.
4. Al latitante per ogni effetto e' equiparato l'evaso.
Sezione III. Della custodia cautelare
Art. 269 Scarcerazione ordinata dal giudice istruttore o dal pretore
1. Durante la istruzione e dopo lo interrogatorio il giudice istruttore o il pretore, nei procedimenti per reati di sua competenza ordina immediatamente, anche di ufficio, la scarcerazione dell'imputato, quando vengono a mancare a carico di questo indizi sufficienti, ovvero se risulta che la legge non autorizza il mandato di cattura.
2. Se la scarcerazione e' ordinata per mancanza di sufficienti indizi ma rimangono motivi di sospetto, puo' essere imposto all'imputato uno o piu' tra gli obblighi indicati nell'art. 282.
Art. 270 Scarcerazione ordinata dal pubblico ministero
1. Quando la cattura e' stata ordinata dal pubblico ministero, anche la scarcerazione deve essere immediatamente da questo ordinata, se ricorrono le condizioni prevedute dalla prima parte dell'articolo precedente.
2. Nei casi nei quali il pubblico ministero non ritiene di ordinarie la scarcerazione richiesta dall'imputato oppure ritiene che si debba applicare la disposizione del capoverso dell'articolo precedente, provvede il giudice istruttore o la sezione istruttoria, a cui rispettivamente l'istanza deve essere trasmessa dal pubblico ministero, insieme con le sue conclusioni e con gli atti del procedimento.25
Art. 271 Decorrenza della custodia cautelare
1. La durata della custodia cautelare decorre per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato e' stato fermato o arrestato; si considera in stato di custodia cautelare anche l'imputato sottoposto alla misura dell'arresto domiciliare.
2. Se l'imputato e' in custodia cautelare per un altro reato, la predetta decorrenza rispetto al nuovo reato inizia dal giorno della notificazione del mandato o dell'ordine di cattura.
3. Se nei confronti di un imputato sono emessi piu' provvedimenti di cattura o di arresto per uno stesso fatto, benche' diversamente circostanziato o qualificato, i termini di carcerazione cautelare decorrono dal giorno in cui e' iniziata l'esecuzione del primo provvedimento e vengono commisurati in relazione all'ultima delle imputazioni contestate. Le disposizioni che precedono si osservano anche nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 81 del codice penale; in tal caso i termini vengono commisurati in relazione al piu' grave dei reati contestati.
4. Agli effetti dell'articolo 137 del codice penale l'intera custodia cautelare sofferta dall'imputato si detrae in ogni caso dalla durata della pena, anche se questa e' stata inflitta per un reato diverso da quello al quale e' conseguita la custodia cautelare o in un distinto procedimento, purche' il reato non sia stato commesso dopo la cessazione della custodia cautelare. In ogni caso il periodo di custodia cautelare, ancorche' sofferto dall'imputato in relazione a reati o a procedimenti diversi, puo' essere detratto una sola volta dalle pene inflitte.
5. I termini di custodia cautelare, ai soli effetti dello articolo seguente, decorrono anche durante il tempo in cui imputato e', per altro reato, detenuto per esecuzione di pena o internato per misura di sicurezza.121
Art. 272 Durata della custodia cautelare
1. L'imputato in stato di custodia cautelare deve essere scarcerato se entro i termini sottoindicati l'ordinanza di rinvio a giudizio non e' stata depositata in cancelleria o non e' stata fatta richiesta di decreto di citazione a giudizio ovvero, nei procedimenti di competenza del pretore, non e' stato emesso decreto di citazione a giudizio:
1) trenta giorni se per il reato per cui si procede la legge prevede una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni;
2) tre mesi se la legge prevede la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, salvo quanto disposto nel numero precedente;
3) sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni, salvo quanto disposto nel successivo n. 4);
4) nei casi nei quali il mandato di cattura e' obbligatorio:
a) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo;
b) un anno se la legge prevede una pena minore.
2. Quando il pubblico ministero procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia cautelare ha oltrepassato i quaranta giorni senza che egli abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, gli atti devono essere trasmessi al giudice istruttore affinche' si proceda con l'istruzione formale.
3. L'imputato deve essere inoltre scarcerato se dal deposito in cancelleria dell'ordinanza di rinvio a giudizio o dalla richiesta di emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero, nei procedimenti di competenza del pretore, dalla emissione del decreto di citazione a giudizio sono decorsi i termini di custodia cautelare sottoindicati, senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:
1) trenta giorni nei casi di cui al n. 1) del primo comma;
2) tre mesi nei casi di cui al n. 2) del primo comma;
3) sei mesi nei casi di cui al n. 3) del primo comma;
4) un anno nei casi di cui al n. 4), lettera b), del primo comma;
5) un anno e sei mesi nei casi di cui al n. 4), lettera a), del primo comma.
4. L'imputato deve essere altresi' scarcerato:
1) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al n. 1) del primo comma senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna;
2) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al n. 2) del primo comma, sei mesi per i reati di cui al n. 3) del primo comma, un anno per i reati di cui al n. 4) del primo comma, senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello;
3) se dalla pronuncia della sentenza di appello sono decorsi termini di custodia cautelare di durata pari a quella fissata nel numero precedente senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.
5. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca ad una fase o ad un grado di giudizio diversi, ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso ovvero il rinvio decorrono di nuovo i termini previsti dai commi precedenti relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.
6. La durata complessiva della custodia cautelare non puo' tuttavia superare, relativamente ai reati indicati nel primo comma:
1) cinque mesi per quelli di cui al n. 1);
2) un anno per quelli di cui al n. 2);
3) due anni per quelli di cui al n. 3);
4) quattro anni per quelli di cui alla lettera b) del n. 4);
5) sei anni per quelli di cui alla lettera a) dello stesso numero.
7. I termini stabiliti nei commi precedenti rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato e' sottoposto ad osservazione psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento e' sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato o per consentirne la partecipazione all'udienza quando in precedenza egli ha rifiutato di assistervi, ovvero a richiesta sua o del difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie ritenute indispensabili con espresse indicazioni nel provvedimento di sospensione o di rinvio.
8. La durata della custodia cautelare non puo' comunque superare i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza.
9. Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria quanto in quella del giudizio, puo' essere imposto agli imputati uno o piu' tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.
10. Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si e' dato o e' per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia cautelare.
11. Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione, le disposizioni dell'articolo 279, in quante applicabili.
12. Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti dal presente articolo non puo' essere emesso nuovo mandato o ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto. Il giudice istruttore, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, puo' ordinare la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria, quando procede per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale e all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonche' per i delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ove sussista pericolo di fuga. Allo stesso modo possono provvedere con la sentenza i giudici di primo e secondo grado. In questi casi i termini di custodia cautelare per ciascuna fase decorrono dal momento della cattura.121
Art. 272-bis Provvedimenti sulla scarcerazione - Impugnazioni
1. La scarcerazione puo' essere chiesta dal pubblico ministero o dall'imputato.
2. Il giudice provvede con ordinanza contro la quale possono proporre l'impugnazione il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato.
3. Durante l'istruzione, sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.
4. Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente puo' essere proposto ricorso per Cassazione.
5. Contro l'ordinanza emessa negli atti preliminari al dibattimento, indipendentemente dall'impugnazione ammessa contro la sentenza, puo' essere subito proposto ricorso per cassazione.
6. La disposizione dei capoverso precedente si applica anche nel caso di ordinanza emessa nel corso del dibattimento, se questo e' rinviato a tempo indeterminato o se e' pronunciata sentenza inoppugnabile. In questi casi il termine per l'impugnazione decorre rispettivamente dal provvedimento di rinvio e dalla pronuncia della sentenza.
7. L'impugnazione del pubblico ministero non sospende l'esecuzione dell'ordinanza di scarcerazione.
Art. 272-ter Custodia cautelare dei minori
1. I termini di custodia cautelare previsti dall'articolo 272 sono ridotti della meta' per i reati commessi da minori degli anni 18 e di due terzi per quelli commessi da minori degli anni 16.121
Art. 273 Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio
1. Dopo ordinata la scarcerazione, il mandato di cattura deve essere emesso, successivamente alla sentenza di rinvio o al decreto di citazione a giudizio, dal pretore o dal presidente del collegio che deve giudicare, secondo la rispettiva competenza, nei casi preveduti dall'articolo 254, qualora l'imputato si sia dato o sia per darsi alla fuga.549
Art. 274 Spese della custodia cautelare
1. Quando l'imputato e' condannato a pena detentiva per il reato per il quale subi' la custodia cautelare, sono poste a suo carico le spese per il mantenimento in carcere.
2. Se la custodia cautelare supera in durata la pena inflitta, sono detratte le spese relative alla maggior durata.
3. All'esazione si provvede secondo le norme stabilite per le spese conseguenti alla carcerazione per l'esecuzione della condanna.
Art. 275 Scarcerazione dopo condanna a pena detentiva
1. Con la sentenza di condanna a pena detentiva anche se soggetta ad impugnazione non puo' essere ordinata la scarcerazione dell'imputato, salvo che siano decorsi i termini indicati negli articoli 272 e 272-ter, valutati in riferimento alla pena prevista per il reato ritenuto in sentenza.
2. Quando pero' si tratta di pena che il giudice dichiara completamente scontata per effetto della custodia cautelare l'imputato e' immediatamente scarcerato.
Art. 276 Condizioni generali per la liberazione di detenuti
1. Non puo' essere disposta la liberazione di una persona detenuta, se la detenzione deve continuare per un altro reato o se la persona stessa deve essere consegnata ad un'altra Autorita'.
2. Chi si trova detenuto per disposizione dell'Autorita' giudiziaria non puo' essere liberato senza ordine scritto, sottoscritto e munito del sigillo d'ufficio, emesso dal pubblico ministero o dal pretore secondo la rispettiva competenza.
Sezione IV. Della libertà provvisoria
Art. 277 Facolta' di concedere e revocare la liberta' provvisoria
1. All'imputato che si trova nello stato di custodia cautelare anche se in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza puo' essere conceduta la liberta' provvisoria anche nei casi di emissione obbligatoria del mandato di cattura.114
2. La liberta' provvisoria, tuttavia, non puo' essere concessa a chi e' imputato:
a) di un delitto per cui e' prevista la pena dell'ergastolo;
b) di uno dei delitti previsti dagli articoli 289-bis, primo e secondo comma, 416-bis, 422, 575, 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale e dall'articolo 75, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685;
c) di uno dei delitti previsti dagli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, sempre che, quando la violenza o minaccia e' commessa con armi, si tratti di armi che rientrino nella previsione dell'articolo 1, primo comma, e dell'articolo 2, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
3. Nel concedere la liberta' provvisoria, nei casi in cui e' consentita, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali o che non sussista la probabilita', in relazione alla personalita' dell'imputato e alle circostanze del fatto, che questi, lasciato libero, possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettivita'.
4. Anche nei casi di cui al secondo comma puo' essere concessa la liberta' provvisoria se trattasi di persona la quale si trova in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie nello stato di detenzione.
5. Se interviene condanna di primo grado o in grado di appello, per un delitto che importi il mandato di cattura obbligatorio, il giudice puo' ordinare, con la sentenza, la revoca della liberta' provvisoria conceduta nell'istruzione o nel giudizio, emettendo all'uopo mandato di cattura.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1984, N. 398.
7. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1984, N. 398.
Art. 277-bis Facolta' di non emettere o revocare l'ordine o il mandato di cattura e di concedere la liberta' provvisoria nei confronti di minori o in casi particolari
1. Il pubblico ministero o il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, e in deroga all'articolo 253, con decreto motivato, puo' disporre di non emettere l'ordine o il mandato di cattura, di revocare l'ordine o il mandato di cattura o di concedere la liberta' provvisoria quando si tratta di imputati minori degli anni diciotto al momento della commissione del fatto, ovvero quando ritiene che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della sospensione condizionale o che non superi per durata la custodia cautelare gia' sofferta dall'imputato, ovvero che, tenuto anche conto della custodia cautelare gia' sofferta, sia interamente compresa in una causa di estinzione della pena.
2. La liberta' provvisoria puo' inoltre essere concessa, all'atto della chiusura dell'istruttoria, quando l'ulteriore custodia in carcere risulta non proporzionata all'entita' del fatto e all'entita' della sanzione che si ritiene possa essere irrogata con la sentenza di condanna, considerata la custodia cautelare gia' sofferta.