Sez. 2 - , Sentenza n. 16780 del 21/06/2019 (Rv. 654551 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Società quotate in borsa - Funzione di verifica e controllo del revisore contabile o della società di revisione - Ambito e finalità - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tutte le ipotesi in cui revisore contabile o la società di revisione contabile, con riferimento alle società quotate in borsa, debba valutare i risultati di specifiche operazioni di verifica e controllo affidate ad organi di controllo endosocietari o a terzi incaricati dalla società oggetto di revisione, la verifica deve estendersi al controllo delle modalità con cui le predette operazioni sono state condotte e deve esplicitare il metodo valutativo utilizzato dal revisore, le operazioni in concreto compiute e le motivazioni del giudizio finale di adeguatezza o non adeguatezza. L'esercizio di tale controllo è finalizzato, infatti, ad assicurare la verifica della corretta appostazione dei dati contabili nel bilancio della società e, di conseguenza, della corretta gestione contabile della società stessa, al fine di assicurare la conoscibilità, in capo ai terzi, delle effettive modalità di gestione contabile, nonché a tutelare l'ordinato svolgimento della concorrenza e del mercato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/2010 num. 39 art. 11, Decreto Legisl. 27/01/2010 num. 39 art. 14, Decreto Legisl. 27/01/2010 num. 39 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)