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Sez. 2, Sentenza n. 3626 del 13/04/1999 (Rv. 525283 - 01)

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA | Consegna del bene prima della stipulazione dell'atto definitivo - Vizi della cosa consegnata - Norme sulla garanzia per i vizi del bene venduto - Applicabilità - Esclusione - Disciplina ordinaria dell'inadempimento - Applicabilità - Possibilità di risoluzione del contratto.
Stato
decisa il 1999-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525283-01

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA

L'obbligo della consegna immediata della cosa, che il promittente assuma nel contratto preliminare di vendita, non si configura come un'esecuzione anticipata del contratto definitivo, ma come una specifica ed autonoma obbligazione del preliminare stesso; sicché, ove totalmente o parzialmente inosservato, è regolato non già dalle specifiche disposizioni sulla compravendita, quali quelle riguardanti i termini e le condizioni dell'azione di garanzia per vizi (art. 1495 cod. civ.), bensì dalle norme generali in materia di inadempimento delle obbligazioni ed in particolare di vizi del bene consegnato, sicché l'acquirente, come qualsiasi creditore in genere, può domandare la risoluzione del contratto per inadempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1351

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)