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Sez. 1, Sentenza n. 1274 del 26/04/1954 (Rv. 882130 - 01)

PROVA IN GENERE - ASSUNZIONE DELLA PROVA - DECADENZA - CHIUSURA DELLA FASE ISTRUTTORIA - ESTREMI. DEPOSITO (CONTRATTO DI) - RESTITUZIONE DELLA COSA - INADEMPIMENTO - DEBITO DI VALORE. DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OMESSA RESTITUZIONE - FURTO - ESONERO DA RESPONSABILITÀ - ESTREMI.
Stato
decisa il 1954-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/882130-01

PROVA IN GENERE - ASSUNZIONE DELLA PROVA - DECADENZA - CHIUSURA DELLA FASE ISTRUTTORIA - ESTREMI. DEPOSITO (CONTRATTO DI) - RESTITUZIONE DELLA COSA - INADEMPIMENTO - DEBITO DI VALORE. DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OMESSA RESTITUZIONE - FURTO - ESONERO DA RESPONSABILITÀ - ESTREMI.

La fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni con il successivo rinvio delle parti avanti il giudice, singolo o collegiale, per la decisione, presuppone, di necessità, l'esaurimento della fase istruttoria, e contiene quindi implicitamente la pronuncia di decadenza della parte, non presentatasi nella udienza fissata per l'inizio o la prosecuzione della prova, dal diritto di fare assumere la prova stessa. L'Obbligo del depositario di rivalere il depositante della spesa necessaria per l'acquisto della cosa non restituita per fatto a lui imputabile, costituisce debito di valore, onde il valore della cosa deve essere riferito al momento in cui, risoluta la contestazione giudiziaria, l'equivalente pecuniario sarebbe potuto rientrare nel patrimonio del depositante. L'inadempimento costituito dall'omessa restituzione delle cose affidate al depositario, per essere state rubate, non esclude la colpa del depositario stesso se non nella ipotesi che egli possa provare l'inevitabilità dell'evento, malgrado l'ordinaria, consueta diligenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1780

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)